Indennità turni avvicendati riproporzionata sul minimo tabellare via via vigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17019 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità per lavoro in turni avvicendati, la clausola contrattuale che ne prevede la conferma in cifra fissa con riproporzionamento della percentuale sulla relativa base di calcolo non ne determina la cristallizzazione al valore dell’accordo che l’ha prevista. Il congelamento opera esclusivamente rispetto agli aumenti programmati nel corso del periodo di vigenza del contratto collettivo che lo prevede e non si estende ai rinnovi successivi. Ne consegue che l’indennità va corrisposta nella misura percentuale prevista (nella specie il 6%) sul minimo tabellare di volta in volta in vigore, secondo l’effetto sostitutivo del nuovo accordo rispetto al precedente. La censura che si limiti a richiamare pedissequamente la sentenza impugnata, senza formulare specifiche critiche, è inammissibile.
Il Fatto
Alcuni lavoratori hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità per lavoro in turni avvicendati. La domanda è stata accolta dalla Corte d’appello di Venezia, che ha riformato la decisione di primo grado e ha accertato il diritto dei lavoratori alla misura del 6% da calcolarsi sul minimo tabellare vigente al 19.12.2007, al 18.12.2010 e alla data di entrata in vigore del CCNL 20 giugno 2013, condannando la società datrice a corrispondere le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contrastati dai lavoratori con controricorso. La questione centrale riguarda l’interpretazione degli accordi collettivi del 2007 e del 2010 e dell’art. 39 del CCNL 26.02.2013.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1362 cod. civ. e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che l’indennità, una volta espressa in cifra fissa, non potrebbe variare se non contraddicendo la sua stessa natura.
La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando le ragioni della sentenza impugnata. Il collegio osserva che gli accordi collettivi richiamati prevedono che i compensi e le indennità espressi in percentuale restano confermati in cifra fissa rispetto agli aumenti contrattuali, con riproporzionamento della percentuale sulla relativa base di calcolo. Il congelamento, dunque, riguarda gli aumenti programmati nel periodo di vigenza dello stesso contratto, non il valore dell’indennità al momento della sua introduzione.
La Corte sottolinea che il CCNL del 2010 parla espressamente di effetto sostitutivo della propria disciplina rispetto a quella del 2007: una clausola incompatibile con l’idea di una cristallizzazione al valore del 2007. L’indennità spetta, pertanto, nella misura del 6% del minimo contrattuale di volta in volta in vigore.
L’interpretazione seguita dalla Corte d’appello è giudicata rispettosa dei canoni letterale, logico, sistematico e storico. Il collegio rileva che, se le parti sociali avessero voluto ancorare l’indennità al valore del 2007, lo avrebbero scritto in modo chiaro, come fatto per l’indennità di maneggio danaro, espressamente parametrata alla retribuzione base in vigore al 31 luglio 1984.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per pronuncia extra petita. La Corte lo dichiara inammissibile, perché il motivo non contiene alcuna specifica censura alla sentenza impugnata, ma si limita a richiamarne pedissequamente il contenuto. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.