Indennità di tutela e turnazione computabili nella pensione regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 311 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La composizione della base pensionabile è materia regolata dalla legge e non rimessa alla contrattazione collettiva, che disciplina solo il rapporto di lavoro e la retribuzione. Ai fini del calcolo della quota retributiva occorre un accertamento sostanziale sulla natura dell’emolumento, verificando in astratto i requisiti della fissità e della continuatività, intesa quest’ultima come permanente corrispettività e non come mera inerenza al coacervo delle voci stipendiali. Le indennità di tutela e vigilanza, di turnazione e di cambio consegne non possiedono tali caratteri, perché sono soggette a decurtazione in caso di assenza, sono commisurate ai giorni di effettivo servizio e, quanto alla tutela e vigilanza, dipendono dall’eventuale attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza. Esse non sono pertanto computabili nella media della retribuzione degli ultimi cinque anni ai fini della determinazione della quota retributiva e del tetto massimo pensionabile.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana inquadrati come custodi e collocati in quiescenza tra il 2015 e il 2020, hanno chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico. Sostengono che nella media degli ultimi cinque anni della retribuzione, richiamata dall’art. 51, comma 2, e dall’art. 52, commi 1 e 6, della legge regionale n. 9/2015, non siano state computate le indennità di tutela e vigilanza, di turnazione e di cambio consegne, percepite in costanza di servizio.
Il Fondo Pensioni Sicilia si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo, la carenza probatoria e, nel merito, l’assenza dei caratteri di fissità e continuatività degli emolumenti, richiamando la decisione della stessa Sezione n. 39/2024. L’Assessorato regionale, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso collettivo. Richiamata la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 831 del 18 febbraio 2015), rileva che i presupposti sussistono: identità della normativa applicabile, delle argomentazioni e del contenuto dei provvedimenti impugnati, assenza di conflitto di interessi. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Quanto alla contumacia dell’Assessorato, la Corte ritiene che il Fondo Pensioni Sicilia possa legittimamente sviluppare difese nel merito. L’art. 4 del decreto presidenziale n. 14/2009, come modificato dal decreto presidenziale n. 22/2019, gli attribuisce la gestione amministrativa e contabile dei trattamenti di pensione, compresa l’adozione dei provvedimenti.
Nel merito, il ricorso è infondato. La composizione della base pensionabile rientra nella potestà legislativa concorrente ex art. 17, lettera f), dello Statuto regionale; alla contrattazione collettiva compete solo la determinazione della retribuzione. La Corte ricorda che l’art. 31 della legge regionale n. 2/1962 considera quiescibili gli emolumenti fissi e continuativi effettivamente percepiti al momento del collocamento a riposo.
Il requisito della continuatività non è sufficiente da solo: occorre la fissità, espressione della permanente corrispettività dell’emolumento (Corte dei conti Sez. giur. Sicilia n. 568/2021). I caratteri vanno valutati in astratto, non sulle singole posizioni. Per l’indennità di tutela e vigilanza il giudice rinvia alle motivazioni della sentenza n. 39/2024, qui condivise.
Il corredo probatorio conferma l’esclusione. I tesserini di agente di pubblica sicurezza sono rilasciati dal Ministro dell’Interno su parere del Prefetto, ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 3164/1923 e dell’art. 36 del R.D. n. 409/1901: l’attribuzione della qualifica è una mera eventualità. I cedolini dimostrano inoltre che le indennità erano soggette a decurtazione in caso di assenza e commisurate ai giorni di effettivo servizio. Esse hanno quindi veste remunerativa di particolari attività o condizioni, non di corrispettività permanente. Le spese sono integralmente compensate per l’assoluta novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.