Rigetto dell’interdittiva antimafia per regia familiare e percezione di contributi AGEA (TAR Sicilia n. 3218 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’informazione antimafia interdittiva che ricostruisca, con motivazione logicamente e giuridicamente corretta, una regia familiare finalizzata all’indebita percezione di contributi AGEA, fondata sull’intreccio di legami parentali, rapporti lavorativi anomali, trasferimenti di titoli PAC e pregiudizi penali dei soggetti coinvolti. Il giudizio di permeabilità mafiosa dell’impresa può basarsi sul criterio del “più probabile che non”, non essendo richiesta la prova certa del condizionamento. La comunicazione di avvio del procedimento può essere eccezionalmente omessa quando il quadro fattuale sia talmente chiaro da rendere l’interlocuzione superflua. L’istituto della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d. lgs. n. 159/2011 resta escluso quando i tentativi di infiltrazione presentino carattere pregnante e non occasionale.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel commercio di carni e in attività agricole connesse all’allevamento, impugnava l’informazione interdittiva emessa dalla Prefettura di Siracusa, deducendo l’illegittimità del provvedimento sotto molteplici profili. Contestava anzitutto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 92, comma 2-bis, del codice antimafia, e la mancata esplicitazione delle ragioni di inapplicabilità della prevenzione collaborativa.

Nel merito, la ricorrente sosteneva la sostanziale estraneità del gruppo familiare al contesto criminale, ridimensionando i pregiudizi penali richiamati, qualificando come leciti i trasferimenti di titoli PAC e i rapporti di lavoro intercorsi, e negando la configurabilità di un’unica regia familiare. Impugnava altresì la nota AGEA di recupero dei contributi percepiti per le campagne 2021 e 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, non essendo alcuno degli atti impugnati ad esso imputabile. Nel merito ha giudicato infondato il ricorso, rilevando che il provvedimento prefettizio ricostruisce correttamente gli elementi di cointeressenza tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’impresa e le finalità illecite sottostanti alle operazioni contrattuali e societarie.

Assume rilievo centrale la figura del padre dell’amministratrice, rispetto al quale il provvedimento indica adeguatamente i precedenti penali e il profondo inserimento in un’organizzazione dedita all’accumulazione, anche fittizia, di terreni pascolivi per la percezione di contributi pubblici. Il TAR sottolinea la tecnica, accertata nelle indagini, di costituire nuove aziende intestate a giovani prestanome per eludere i controlli antimafia e fruire degli incentivi per giovani agricoltori.

Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio — pur consapevole del rilievo essenziale degli adempimenti — ritiene eccezionalmente legittima l’omissione degli avvisi, richiamando quegli indirizzi giurisprudenziali secondo cui Consiglio di Stato, sez. III, sentenze n. 4716 del 28 maggio 2024 e n. 3391 del 15 aprile 2024 ammettono la deroga quando il quadro fattuale è talmente chiaro da rendere la comunicazione solo foriera di ritardo.

È respinta anche la censura sull’art. 94-bis: il carattere pregnante e sostanziale del rischio di infiltrazione esclude radicalmente l’occasionalità dei tentativi, unica condizione che avrebbe giustificato la prevenzione collaborativa. Il rigetto delle censure avverso l’interdittiva determina il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento AGEA di recupero, atto a carattere vincolato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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