Indennizzo art. 8 D.L. 400/1993 solo per maggiore aggravio su bene demaniale (TAR Liguria n. 598 del 19.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo previsto dall’art. 8, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge n. 494/1993, presuppone un’utilizzazione difforme dal titolo concessorio che si traduca in un maggiore aggravio sul bene demaniale marittimo. Non integra il presupposto la realizzazione di un’opera già prevista in concessione, qualora la stessa occupi una superficie inferiore a quella assentita, in assenza di mutamento di destinazione d’uso. La mera difformità dimensionale in diminuzione, ove non accompagnata da un plus di occupazione o da una diversa destinazione, non configura né utilizzazione difforme dal titolo né innovazione abusiva. Il relativo accertamento è devoluto al giudice amministrativo, non avendo la controversia contenuto meramente patrimoniale.

Il Fatto

Le ricorrenti, titolari di una concessione demaniale marittima e di un’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. relative a una porzione di arenile a servizio di uno stabilimento balneare insistente su proprietà privata, impugnavano il provvedimento con cui il Comune aveva determinato l’indennizzo e la imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, per complessivi euro 24.142,03. La pretesa riguardava una pedana in legno realizzata per l’accesso al mare delle persone con ridotta capacità motoria, di dimensioni inferiori rispetto a quelle assentite. Le ricorrenti chiedevano anche l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti dell’indennizzo.

Il Comune si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione e sostenendo, nel merito, che l’opera integrasse un’innovazione non autorizzata. L’Agenzia del demanio si costituiva anch’essa; Regione Liguria e Direzione regionale dell’Agenzia non si costituivano. I ricorrenti rinunciavano alla domanda cautelare e il ricorso passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Sul piano processuale il Collegio scrutinava l’eccezione di difetto di giurisdizione. Quanto all’imposta regionale, la domanda non la investe, con la conseguenza che l’eccezione è inammissibile per difetto di interesse a contraddire su un capo estraneo al thema decidendum. Quanto all’indennizzo, il giudice amministrativo ha giurisdizione: la controversia non ha contenuto meramente patrimoniale, poiché i ricorrenti contestano la stessa sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere. Il Collegio richiama il criterio dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. e la giurisprudenza amministrativa ivi indicata, secondo cui la verifica dell’azione autoritativa sul rapporto concessorio attrae la lite nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, i primi due motivi sono fondati. La ratio dell’indennizzo va individuata nel maggiore aggravio prodotto sul bene pubblico dall’opera o dall’attività, non in qualsivoglia difformità rispetto a quanto assentito. È pacifico che la rampa fosse compresa nel titolo del 1995 e che la pedana effettivamente realizzata occupi una superficie inferiore, per minore lunghezza e larghezza, rispetto a quella assentita: il verbale di sopralluogo del 1998 dà atto dell’opera in dimensioni ridotte senza formulare osservazioni.

Il Collegio esclude che la difformità dimensionale in diminuzione configuri un’utilizzazione difforme dal titolo concessorio: non risulta alcun mutamento di destinazione d’uso, né della porzione di arenile, che resta asservita allo stabilimento, né della rampa. Né ricorre un’innovazione abusiva, poiché l’opera era prevista dal titolo e la sua realizzazione in dimensioni inferiori non integra i presupposti della disciplina invocata. La giurisprudenza richiamata dal Comune non è pertinente, riguardando opere nuove non contemplate in concessione.

Ne consegue l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti del preteso indennizzo e l’annullamento dei provvedimenti sotto tale profilo, con assorbimento dei motivi terzo, quarto, quinto e sesto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della titolare della concessione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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