Condono edilizio in area protetta e valutazione discrezionale del nulla-osta ambientale (TAR Sicilia n. 2893 del 21.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio relativo a immobile ricadente in area sottoposta a vincolo ambientale, il diniego di nulla-osta costituisce espressione di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza manifesta. L’amministrazione non ha l’obbligo di confutare in modo analitico e puntuale le osservazioni rese dal privato nel corso del procedimento, essendo sufficiente che le ragioni del loro rigetto emergano dal tenore complessivo della decisione. La preminenza delle esigenze ambientali e paesaggistiche nelle aree soggette a vincolo esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile in favore del privato, anche in ragione della natura permanente dell’illecito edilizio.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha negato il nulla-osta nell’ambito di un procedimento di condono edilizio riguardante un immobile ricadente nella Riserva Naturale Orientata, unitamente al parere negativo del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale.

La vicenda trae origine da un’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata dalla dante causa delle ricorrenti ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 37/1985. Dopo un primo parere favorevole del Dipartimento Urbanistica, l’amministrazione ha comunicato nuovi motivi ostativi fondati sul parere negativo del Consiglio Regionale, incentrato sul pericolo idraulico e sulla funzione dell’area di naturale esondazione. Le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della modificazione delle ragioni ostative e l’omessa valutazione delle loro osservazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune, non avendo lo stesso adottato alcun provvedimento impugnato né vantando un interesse all’esito del giudizio.

Nel merito, il TAR ha escluso che l’amministrazione fosse vincolata alle ragioni ostative inizialmente comunicate. Nessuna norma impedisce di indicare ulteriori motivi nel corso del procedimento. Quanto all’onere motivazionale, sulla scorta di Consiglio di Stato, VI, 23 ottobre 2023, n. 9162, il Collegio ha ribadito che non sussiste l’obbligo di confutazione analitica delle deduzioni del privato, purché le ragioni del rigetto risultino dal tenore complessivo della decisione.

Il TAR ha poi ritenuto non risolutivo il richiamo all’art. 17.4 delle Norme di Attuazione del PAI, che demanda agli enti preposti al rilascio del provvedimento finale il parere di compatibilità. La decisione impugnata trova autonoma e adeguata giustificazione nel riferimento all’area di naturale esondazione del reticolo idrografico superficiale, idonea alla crescita di specie protette, in disparte ogni profilo di pericolo idraulico.

Trattandosi di valutazione di natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale resta confinato all’ipotesi di obiettiva irragionevolezza. Il gravame, inoltre, è risultato affidato a mere allegazioni prive di riscontro probatorio, in applicazione dell’art. 64, primo comma, c.p.a., che pone a carico delle parti l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità.

Il Collegio ha infine escluso la contraddittorietà con il precedente parere assessoriale, che aveva espressamente fatto salve le valutazioni del Consiglio Regionale, e ha negato la configurabilità di un affidamento tutelabile, attesa la preminenza delle esigenze ambientali e la natura permanente dell’illecito edilizio, essendo la sanatoria richiesta in epoca successiva all’istituzione della Riserva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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