Individuazione del reato presupposto e limite del ricorso per cassazione reiterativo (Cass. pen. Sez. 2 n. 16872 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, il delitto presupposto deve essere individuato nella sua tipologia, senza che ne sia necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali. È altresì inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni che hanno sorretto il rigetto di quelle censure.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 14 maggio 2025, confermava la pronuncia di primo grado con cui il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di riciclaggio. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la nullità del capo di imputazione per mancato riferimento specifico al delitto presupposto e lamentando, nel merito, il difetto di prova sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo di ricorso infondato. In materia di riciclaggio, richiamando i precedenti di legittimità, il delitto presupposto deve essere individuato nella sua tipologia, ma non è necessaria la ricostruzione di tutti gli estremi storici e fattuali. Nel caso di specie, il capo di imputazione indicava la provenienza del denaro da reati di evasione fiscale commessi nell’interesse di due società specificamente individuate, elementi ritenuti sufficienti a garantire il diritto di difesa dell’imputato.

Il secondo motivo è stato considerato inammissibile in quanto reiterativo delle censure già proposte in appello, sulle quali la Corte territoriale aveva fornito risposta nelle pagine 21-23 della sentenza impugnata. Richiamando l’orientamento consolidato di legittimità, la Corte ha precisato che l’impugnazione deve realizzare una critica argomentata del provvedimento, tramite il confronto puntuale con le ragioni che hanno fondato la decisione.

Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito che integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, dopo aver aperto un conto corrente su cui vengono accreditate somme provento di evasione fiscale, preleva il denaro mediante carta di credito a sé intestata. Tale operazione è idonea a ostacolare il reperimento delle somme frutto del delitto presupposto, essendo irrilevante la tracciabilità dell’operazione. Il ricorrente, con le proprie censure, ha proposto una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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