Ricusazione inammissibile per atto illeggibile e tardivo (Cass. pen. Sez. 6 n. 14653 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e aspecificità, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione allorché l’atto sia graficamente illeggibile e dai contenuti non intellegibili, risultando inidoneo ad assolvere alla funzione di esteriorizzare le ragioni a suo fondamento. In tema di ricusazione, grava sul ricusante l’onere di allegare i documenti posti a sostegno dell’istanza, anche quando questi siano contenuti nel medesimo procedimento penale, non spettando al giudice adito selezionarli ai fini della decisione. Il termine per ricusare decorre dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza del fatto legittimante, e non può essere fatto coincidere con la mera visione di atti nel fascicolo processuale, ove questi non integrino un fatto nuovo.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta personalmente da un imputato nei confronti della giudice del dibattimento. Il provvedimento aveva fondato la decisione su tre ordini di ragioni: l’incomprensibilità, grafica e logica, dell’atto redatto a mano; la genericità delle censure relative a questioni processuali non documentate; la tardività dell’istanza, proposta solo nel dicembre 2025, ben dopo l’udienza del 2023 in cui le parti avevano prestato il consenso alle attività istruttorie dinanzi alla stessa giudice. L’istante aveva invece sostenuto che il termine decorresse dalla data del ritrovamento, nel fascicolo processuale, di un atto prodotto dalla parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’aspecificità dei motivi di ricorso, i quali non si confrontavano con il contenuto dell’ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già disattese nel merito. Ha quindi valorizzato la natura dell’atto di ricusazione, composto da numerose pagine scritte a mano, dalla forma difficilmente decifrabile e dai contenuti non intellegibili. Tale inidoneità originaria, secondo la Corte, avrebbe addirittura consentito al giudice di astenersi dall’esaminare il contenuto, attesa l’impossibilità di esteriorizzare le motivazioni poste a fondamento della richiesta.
Quanto alla questione della tardività, la Corte ha confermato la correttezza dell’ordinanza impugnata. Il ricorrente pretendeva di ancorare il dies a quo del termine alla data in cui aveva preso visione del fascicolo, rinvenendo un atto prodotto dalla parte civile. Tale circostanza, tuttavia, non integrava un fatto nuovo idoneo a far rivivere il termine di legge, essendo il fatto legittimante già noto alla parte sin dall’udienza in cui aveva prestato il consenso allo svolgimento delle attività istruttorie dinanzi alla giudice poi ricusata.
Con riferimento all’onere di allegazione, la Corte ha richiamato il principio per cui spetta al ricusante produrre i documenti a sostegno dell’istanza, anche quando questi siano contenuti nel fascicolo del medesimo procedimento. Ha inoltre precisato che l’istanza deve essere specifica e non può limitarsi a involgere profili concernenti gli ordinari rimedi processuali, pena la sua indeterminatezza. In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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