Definizione agevolata e sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente (Cass. civ. Sez. V n. 19997 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. dalla legge n. 225/2016, e la conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere manifestano la volontà del contribuente di non procedere oltre nella trattazione del ricorso e ne fanno venir meno l’interesse all’impugnazione. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, restando assorbita ogni doglianza sul merito dell’accertamento sintetico fondato sul c.d. redditometro. La mancata documentazione della corrispondenza tra le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento impugnati non impedisce la declaratoria di inammissibilità, non potendosi pervenire all’estinzione del giudizio. La peculiarità della definizione agevolata giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

Il Fatto

Con due avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito del contribuente per gli anni 2006 e 2007, applicando l’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, con conseguente maggiore IRPEF e addizionali. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, che li accoglieva parzialmente riducendo il reddito accertato per ciascun anno.

Interposti gravame principale e appello incidentale, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva solo in parte l’appello dell’Ufficio e confermava la riduzione per il solo anno 2006. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione articolato in nove motivi, censurando la natura presuntiva del redditometro, gli omessi esami di prove e fatti decisivi e la mancata applicazione del favor rei in materia sanzionatoria. Nel corso del giudizio depositava istanze di definizione agevolata della controversia.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato istanze di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. dalla legge n. 225/2016, con allegata documentazione, notificata all’Agenzia delle Entrate che nulla ha osservato sul punto. Lo stesso contribuente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, manifestando così la volontà di non proseguire nella trattazione del ricorso.

Il collegio sottolinea che, pur trattandosi di c.d. “rottamazione” di cartelle, non risulta documentata, ai fini della declaratoria di estinzione, la corrispondenza tra le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento impugnati. Tale circostanza preclude la pronuncia di estinzione del giudizio, ma non impedisce di trarre dalla condotta del contribuente la conseguenza processuale coerente con la richiesta avanzata.

La richiesta di cessazione della materia del contendere, infatti, equivale a rinuncia implicita alla decisione sul merito del ricorso. Ne deriva il venir meno dell’interesse del ricorrente all’impugnazione e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Tale esito assorbe ogni doglianza articolata nei nove motivi, comprese quelle relative al redditometro e alla sua natura di presunzione semplice, all’omesso esame di fatti decisivi e all’applicazione del favor rei. La Corte non ne esamina quindi il fondamento, essendo venuta meno la condizione dell’azione.

Quanto alle spese, il collegio ravvisa giustificati motivi per la compensazione integrale, in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia, così valorizzando la peculiarità del meccanismo deflattivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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