Inerenza dei costi e principio di correlazione nella deducibilità fiscale (Cass. civ., Sez. 5, n. 10840/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il principio di inerenza, che costituisce il presupposto per la deducibilità dei costi e degli oneri, si differenzia dal principio di correlazione di cui all’art. 109, comma 5, TUIR. L’inerenza esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo solo quelli che si collocano in una sfera ad essa estranea, e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo. La prova dell’inerenza grava sul contribuente, il quale deve dimostrare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, mentre l’Amministrazione finanziaria può contestare la valutazione di inerenza allegando l’incongruità o l’antieconomicità della spesa come indici sintomatici della carenza di inerenza, senza che ciò integri una presunzione assoluta di non deducibilità.
Il Fatto
La società contribuente aveva sostenuto costi a titolo di penale per la ritardata consegna di merci, emessi da una società iraniana (Tuga) con la quale aveva stipulato un accordo quadro, nell’ambito di un rapporto contrattuale che coinvolgeva anche la società Mapna Italia Srl. L’Agenzia delle Entrate, con due avvisi di accertamento, contestava l’indeducibilità di tali costi per gli anni 2006-2007 e 2007-2008, ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR, ritenendo che non vi fosse correlazione con i ricavi e che la società Tuga non fosse parte del rapporto commerciale diretto. La CTP di Bergamo annullava gli avvisi, ma la CTR della Lombardia, in riforma parziale, confermava l’indeducibilità delle penali, ritenendo che i costi non trovassero correlazione con i ricavi e che non vi fossero operazioni commerciali con la società Tuga. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR per errata applicazione del principio di inerenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 8646/2022, n. 15530/2023, n. 9910/2024, n. 3750/2025, n. 1239/2025, n. 6874/2026) secondo cui il principio di inerenza, che costituisce il presupposto per la deducibilità dei costi, si differenzia dal principio di correlazione di cui all’art. 109, comma 5, TUIR. L’inerenza esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo solo quelli che si collocano in una sfera ad essa estranea, e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.
La Corte ha osservato che la CTR, nel dichiarare indeducibili i costi delle penali, aveva erroneamente spostato l’attenzione sulla correlazione con i ricavi e sulla circostanza che la società Tuga non fosse direttamente parte del rapporto di fornitura, senza invece valutare l’inerenza dei costi in relazione all’attività di impresa della società, nel senso di accertare se tali costi fossero riferibili all’esercizio dell’attività imprenditoriale, anche alla luce dell’accordo quadro stipulato con la società Tuga e del ruolo di mandatario senza rappresentanza di Mapna Italia. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova dell’inerenza grava sul contribuente, il quale deve dimostrare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, mentre l’Amministrazione finanziaria può contestare la valutazione di inerenza allegando l’incongruità o l’antieconomicità della spesa come indici sintomatici della carenza di inerenza, senza che ciò integri una presunzione assoluta di non deducibilità. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame, affinché valuti l’inerenza dei costi in relazione all’attività di impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, considerando i rapporti intercorsi tra le parti e l’accordo quadro menzionato.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio del contribuente: l’avvocato del contribuente che intenda dedurre costi deve provare l’inerenza all’attività d’impresa, documentando l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, anche se il costo è sostenuto in favore di un soggetto che non è direttamente parte del rapporto commerciale, purché vi sia un nesso funzionale con l’attività svolta; la prova deve essere qualitativa, non necessariamente quantitativa.
- Distinzione tra inerenza e correlazione: per il difensore del contribuente, è fondamentale eccepire che l’art. 109, comma 5, TUIR riguarda la correlazione tra costi e ricavi (c.d. principio di competenza economica), mentre l’inerenza è un requisito autonomo, riferito alla funzionalità del costo rispetto all’attività d’impresa, anche in assenza di un diretto collegamento con specifici ricavi; la CTR non può rigettare la deducibilità per la sola mancanza di correlazione, senza verificare l’inerenza.
- Contestazione dell’antieconomicità: per l’avvocato dell’Agenzia delle Entrate, la contestazione dell’inerenza può fondarsi sull’incongruità o antieconomicità della spesa, ma tale valutazione deve essere supportata da elementi concreti e non può sostituirsi al giudizio qualitativo di inerenza; la mera assenza di correlazione con ricavi specifici non è sufficiente a escludere la deducibilità, se il costo risulta funzionale all’attività d’impresa in modo indiretto o potenziale.
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Nota della Redazione
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