Rilevanza della stima diretta catastale e limiti del vizio di violazione di legge (Cass. civ. Sez. 5 n. 9965 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che risulta violato solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile. La sentenza che riproduce il contenuto di un atto di parte non è nulla, purché le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive. In tema di accertamento catastale, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, l’esclusione dalla stima diretta non riguarda tutti gli impianti, ma solo quelli funzionali allo specifico processo produttivo. La censura di violazione di legge per erronea inclusione di una componente impiantistica nella rendita postula che l’accertamento in fatto del giudice di merito sia fermo e indiscusso; la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta è estranea al vizio di sussunzione e inerisce alla tipica valutazione del merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento in rettifica, con cui, ferma la categoria catastale D/1, aveva variato la rendita di un immobile di proprietà della contribuente, portandola da euro 20.661,56 a euro 36.900,00. La società aveva impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva rigettato il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza depositata il 7/9/2023, aveva respinto l’appello della contribuente, ritenendo corretto l’accertamento. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere l’appello stato respinto in acritico recepimento della difesa erariale. La Corte osserva che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai circoscritto al minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., non essendo più rilevante il semplice difetto di sufficienza. Richiamando il proprio consolidato indirizzo, la Corte esclude che la sentenza che riproduca le deduzioni di una parte sia nulla, quando le ragioni della decisione siano attribuibili al giudice e risultino in modo chiaro e univoco. Nel caso di specie, la sentenza impugnata contiene un’adeguata esposizione delle ragioni del rigetto, raggiungendo la soglia del minimo costituzionale, sicché la censura è infondata.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, per l’erronea inclusione nel computo della rendita del valore della “piattaforma di pesa”, che, in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo, avrebbe dovuto essere esclusa dalla stima diretta. La Corte ricorda che l’esclusione riguarda solo gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo e che la dedotta funzionalità della piattaforma è rimasta una mera affermazione della società, non riscontrata dal giudice di merito, che anzi la contribuente aveva dichiarato nel Docfa.
La Corte chiarisce il discrimine tra violazione di legge in senso proprio, che postula un problema interpretativo della norma, ed erronea applicazione in ragione della ricostruzione della fattispecie concreta, che è riservata al giudice di merito. Nel caso di specie, mancando l’accertamento del fatto (funzionalità produttiva della piattaforma), la censura resta nei confini del vizio di violazione di legge e va rigettata, diversamente dall’ipotesi in cui la censura fosse stata formulata come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che avrebbe comunque incontrato la preclusione della doppia conforme.
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Nota della Redazione
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