Inerzia amministrativa e violazione del giudicato con nomina commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 277 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento di atti di organizzazione funzionali all’esercizio di attribuzioni proprie dell’ente civico, che non possono essere interrotte, onera l’amministrazione a esercitare nuovamente il potere organizzativo nel rispetto delle disposizioni la cui violazione ha determinato l’annullamento. L’inerzia nell’adeguarsi alla sentenza consente che gli atti annullati continuino a produrre effetti ed equivale a violazione del giudicato, perché di fatto produce lo stesso effetto della reiterazione degli atti con i medesimi vizi. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione della sentenza e, a tutela dell’effettività, nomina commissario ad acta. La domanda di declaratoria di inefficacia degli atti successivi è inammissibile se generica, perché l’effetto conformativo del giudicato non può eccedere il limite dell’interesse del ricorrente individuato nella sentenza da eseguire.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo n. 532/2023, che ha annullato la delibera di Giunta con cui era stato nominato al vertice della Polizia municipale un dirigente non appartenente al Corpo, nonché la determinazione con cui era stata approvata la relativa “microstruttura settore polizia municipale“.
Deduce che, nonostante il pronunciamento, il dirigente illegittimamente preposto ha continuato ad adottare provvedimenti nell’esercizio della corrispondente funzione e che non risulta adottata alcuna nuova determina organizzativa. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la sentenza sarebbe autoesecutiva e concernente interessi oppositivi, con integrale soddisfacimento della pretesa.
La Motivazione della Corte
L’eccezione del Comune è infondata. La sentenza n. 532/2023 ha annullato atti di organizzazione funzionali all’esercizio di attribuzioni proprie dell’ente civico, che non possono essere interrotte. L’effetto congiunto del dictum giudiziale e del dovere di garantire la funzionalità del servizio onera quindi il Comune a esercitare nuovamente il potere organizzativo, sia per la nomina del dirigente sia per la ridefinizione della microstruttura, nel rispetto delle disposizioni violate.
È provato dai provvedimenti versati in atti che il dirigente illegittimamente preposto continua a svolgere le funzioni afferenti a tale ambito di competenza e che l’organizzazione del servizio è ancora quella stabilita con la determina annullata. L’inerzia del Comune consente così che gli atti annullati continuino a produrre effetti.
Tale condotta equivale a violazione del giudicato, perché produce lo stesso effetto che avrebbe la reiterazione degli atti con i medesimi vizi. Il tribunale ordina pertanto al Comune di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione. Al fine di assicurare l’effettività della tutela esecutiva, nomina commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega, con insediamento su istanza della parte ricorrente in caso di inutile decorso del termine e ulteriore termine di trenta giorni.
La domanda di declaratoria di inefficacia degli atti adottati dal dirigente dopo la pubblicazione della sentenza non è accolta perché generica. L’effetto conformativo del giudicato non può eccedere il limite dell’interesse del ricorrente individuato dalla sentenza da eseguire, senza che il ricorso abbia specificato l’interferenza tra gli atti assunti in carenza di potere e l’interesse tutelato. Il ricorso è quindi accolto in parte, con spese a carico del Comune liquidate tenendo conto della parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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