Nessuna pensione privilegiata per stress da servizio ordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 214 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata postula che l’infermità derivi da fatti di servizio, i quali devono assumere rilievo di causa o concausa efficiente e determinante. Lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, non integra il nesso causale richiesto dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudizio pensionistico è di impugnazione-merito: ha ad oggetto il diritto, non la legittimità dell’atto, e non consente di disapplicare gli atti amministrativi, pur illegittimi. Il ricorso alla consulenza tecnica non supplisce alle carenze probatorie delle parti, gravate dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, sottocapo della Marina Militare, dopo essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio e transitato nei ruoli civili, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del “morbo di Crohn” e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato, per cumulo, di quinta categoria. L’INPS aveva rigettato l’istanza facendo propria la valutazione negativa del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Secondo la prospettazione attorea, l’eziopatogenesi della patologia andava ricondotta allo stress derivante dalle gravose condizioni lavorative, quanto meno come concausa; la stessa CMO aveva giudicato il ricorrente controindicato all’impiego in compiti che lo espongono a stress psico-fisico. Il ricorrente ha quindi chiesto disporsi CTU medico-legale. In udienza ha precisato che la domanda di accertamento relativa alla lombosciatalgia costituiva mero refuso, restando in contestazione la sola patologia intestinale.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione del giudizio pensionistico: esso non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento, ma l’accertamento del diritto a pensione, secondo il modello dell’impugnazione-merito previsto dagli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934. I vizi procedimentali non assumono rilievo autonomo se non incidono sull’an o sul quantum del diritto, né il giudice può modificare o disapplicare, sia pure incidenter tantum, gli atti dell’Amministrazione.
Nel merito, la questione risolutiva è la dipendenza dal servizio della patologia, subordinata dall’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fatti di servizio. Richiamando la nozione di concausa dell’art. 64, la Corte esige un fattore determinante, antecedente essenziale senza il quale l’effetto sarebbe stato diverso o mancato. L’impostazione attorea non offre alcuna prospettazione sul perché lo stress subito sia superiore a quello normalmente patito dai parigrado, limitandosi alla rassegna delle mansioni svolte.
Accogliere quella tesi amplierebbe a dismisura la rilevanza causale del servizio, sino ad attribuire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio automatico per qualsivoglia patologia. La Corte aderisce invece all’indirizzo per cui la causa di servizio richiede circostanze di natura particolare, eccezionali rispetto all’ordinario e idonee a influire in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità, secondo Cons. Stato, Sez. II, n. 1301 del 2024 e Corte dei conti, Sez. giur. Siciliana, n. 514/2018.
Nella specie mancano incarichi comportanti disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti o eventi traumatici specifici: lo stesso CVCS ha rilevato un normale servizio e una diagnosi intervenuta a poco più di tre anni dall’inizio del rapporto. La CTP prodotta si ferma a una compatibilità meramente probabilistica e generale, non ancorata a episodi concreti, in violazione dell’art. 2697 cod. civ..
Da qui il rigetto e l’esclusione della CTU: il consulente non serve a colmare le carenze istruttorie delle parti né a svolgere indagini esplorative, ma a valutare tecnicamente i dati già acquisiti (Cass. n. 31886 del 2019; Cass. ord. n. 19631 del 2020). Le spese sono integralmente compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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