Giudizio di ottemperanza inammissibile verso concessionario privato per obbligo di deposito somme (TAR Campania n. 441 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo non è esperibile nei confronti di un soggetto privato, ancorché concessionario di opera pubblica, ove il giudicato gli imponga il mero deposito di somme di denaro presso la Cassa DD.PP. in favore dell’avente diritto all’indennità di espropriazione. Tale obbligazione integra un facere fungibile o un mero dare, scevro da profili di autoritatività e non implicante la spendita di poteri pubblicistici. La pretesa creditoria dell’espropriato ha consistenza di diritto soggettivo e non dialoga con l’esercizio di poteri amministrativi. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la devoluzione della controversia al giudice ordinario in sede esecutiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima, ha condannato il Consorzio concessionario al deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di espropriazione, di occupazione, per perdita di opere e per deprezzamento dell’area residua, con interessi legali.
Notificata la sentenza con formula esecutiva e inutilmente diffidato il Consorzio, il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli ex art. 612 cod. proc. civ., che ha però rigettato il ricorso ritenendo l’obbligo un facere infungibile e indicando il giudizio di ottemperanza come rimedio adeguato. Confermata la decisione in opposizione, il ricorrente ha agito davanti al TAR. Il Collegio ha sollevato conflitto di giurisdizione; le Sezioni Unite, con ordinanza, hanno dichiarato inammissibile il ricorso per insussistenza dei presupposti, non avendo il giudice civile declinato la propria giurisdizione. Riassunto il giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione di giurisdizione muovendo dagli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2017. Il perimetro della giurisdizione amministrativa non può prescindere dal dato testuale dell’art. 103 Cost. e dell’art. 7 c.p.a., che la ancorano all’esercizio o al mancato esercizio del potere amministrativo, riguardando provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente a tale esercizio.
Nella specie è incontroversa la natura privata del Consorzio intimato. Il giudicato impone un obbligo di deposito di somme che, secondo il costante indirizzo richiamato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5624 del 2001 e TAR Campania n. 86 del 2011), non ha ad oggetto un facere infungibile: non implica la spendita di poteri pubblicistici, ma un mero dare o facere fungibile.
Essendosi il giudicato formato nei confronti di un soggetto privato, per l’esecuzione di una pretesa creditoria avente consistenza di diritto soggettivo pieno, non sussistono i presupposti per il giudizio di ottemperanza. Questo è ammissibile nei confronti di soggetti privati soltanto se il comando giudiziale imponga attività afferenti all’esercizio di pubblici poteri. Il pagamento o il deposito di una somma in nessun caso può essere richiesto a un privato mediante ottemperanza, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi al debitore nel prelevare il numerario necessario.
Il Collegio esclude che rilevi la natura asseritamente pubblicistica dell’attività di deposito presso il MEF: tale attività, pur procedimentalizzata, non importa la spendita di poteri autoritativi. In materia di espropriazione, l’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. riserva al giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità, configurando l’indennità di esproprio come diritto soggettivo. La giurisprudenza richiamata (TAR Catania n. 2162 del 2025, Cons. Stato n. 2031 del 2020, Cass. Sez. Un. n. 29527 del 2008) ha coerentemente negato la giurisdizione amministrativa sulle istanze di svincolo delle somme depositate.
Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, con devoluzione della controversia all’Autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La peculiarità della fattispecie e i contrasti giurisprudenziali giustificano l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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