CAM e verifica di conformità delle macchine tra fase di gara ed (Cons. Stato n. 1170 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conformità ai criteri ambientali minimi delle macchine impiegate nel servizio di pulizia e sanificazione costituisce requisito essenziale dell’offerta. Ove la lex specialis imponga, a pena di esclusione, di allegare alla dichiarazione le schede tecniche o altra documentazione tecnica del produttore da cui evincere la conformità, la sola dichiarazione del concorrente non assolve l’onere dimostrativo, non essendo i due documenti fungibili. La verifica demandata alla fase esecutiva si aggiunge, e non si sostituisce, a quella procedimentale in fase di gara, come conferma la congiunzione “anche” contenuta nel D.M. 29 gennaio 2021. Il soccorso istruttorio non può supplire a carenze sostanziali della documentazione tecnica né introdurre modifiche migliorative dell’offerta. È ammissibile l’internalizzazione del servizio di ricondizionamento tessile quando la legge di gara non imponga il ricorso a lavanderie esterne.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria provinciale indice una procedura aperta in cinque lotti per il servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Due operatori partecipano a tutti i lotti: un consorzio stabile e un raggruppamento temporaneo. All’esito delle sedute della commissione tecnica il consorzio risulta primo in tutti i lotti, il raggruppamento secondo.
Il raggruppamento impugna le aggiudicazioni davanti al T.r.g.a. di Trento, deducendo conflitto di interessi di un commissario, non conformità ai CAM di due macchine, violazione del divieto di offerte condizionate ed erronea valutazione tecnica. Il consorzio propone ricorso incidentale per l’esclusione dell’avversario, per avere questi previsto lavanderie interne alle strutture sanitarie. Il TAR accoglie il motivo sui CAM, annulla l’aggiudicazione di un lotto, respinge l’incidentale e compensa le spese. Propongono appello il consorzio, in via principale, e l’azienda sanitaria, in via incidentale; il raggruppamento ripropone le censure assorbite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce gli appelli e ritiene pacifica la cogenza prescrittiva e l’inderogabilità dei CAM, affermata dagli artt. 34 e 71 del d.lgs. n. 50 del 2016 e recepita dalla lex specialis. La questione controversa riguarda il profilo diacronico della verifica: la normativa ammette modelli differenziati, anticipati o progressivi, a seconda che lo scrutinio funditus dei requisiti si collochi in gara o sia demandato all’esecuzione, riservando al momento procedimentale l’accertamento della completezza delle dichiarazioni e della coerenza degli allegati tecnici.
I precedenti offrono soluzioni convergenti: l’effetto escludente si produce nei soli casi in cui l’obbligo di produrre in offerta la documentazione attestante la conformità ai CAM sia espressamente previsto a pena di esclusione dal decreto ministeriale di settore e dalla legge di gara (Cons. Stato, sez. V, n. 1990/2025; sez. III, n. 9398/2023); in caso contrario si riespande il rinvio alla fase esecutiva (Cons. Stato, sez. V, nn. 1847 e 1857/2025; sez. III, n. 397/2022).
Nella gara in esame il paragrafo 15 del Disciplinare impone a pena di esclusione di allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui evincere la conformità, e i paragrafi 14.1 e 20 confermano il regime. Il Collegio reputa quindi corretta l’impostazione del TAR, che ha attribuito valenza escludente al mancato deposito, già in sede di offerta tecnica e per ogni macchinario, della documentazione richiesta.
Quanto alla dedotta fungibilità tra dichiarazione del concorrente e documentazione del produttore, la Corte osserva che il D.M. 29 gennaio 2021 sdoppia le finalità dei due documenti: la dichiarazione elenca i macchinari, le schede ne provano la conformità. Analogamente il paragrafo 15 distingue la dichiarazione dalle schede tecniche. La verifica in fase esecutiva, prevista dall’art. 11.2.8 del Capitolato tecnico, coesiste con quella procedimentale senza eliderla, come chiarisce la congiunzione “anche”.
Le produzioni successive del consorzio risultano tra loro contraddittorie e non giustificate; affermando di voler impiegare un prodotto modificato mediante marcatura laser, il concorrente altera il contenuto dell’offerta tecnica, in violazione dei limiti del soccorso istruttorio richiamati dall’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 e dall’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 (Cons. Stato, sez. III, n. 6091/2025; sez. IV, n. 6294/2025; sez. V, n. 4526/2025). Il soccorso non può costituire impropria rimessione in termini per produrre documenti tecnici nuovi (Cons. Stato, sez. III, n. 5144/2020; sez. III, nn. 2890 e 3735/2025).
Il ricorso incidentale sulle lavanderie interne è respinto: la legge di gara non impone il ricorso a lavanderie esterne e le planimetrie contemplano locali adibiti a lavanderia. Gli appelli, principali e incidentali, sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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