Liquidazione del danno da omessa vigilanza: vale il valore delle quote alla data della condotta (Cass. civ. Sez. 3 n. 13096 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione per omessa vigilanza su società fiduciarie, il danno risarcibile è costituito dalla perdita del valore, alla data del fatto produttivo del danno, delle quote di investimento che le società avrebbero dovuto restituire; il criterio del valore nominale del capitale versato ha natura meramente residuale e può trovare applicazione solo ove non sia possibile accertare quel valore. La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di allegare e provare gli estremi della sentenza passata in giudicato, non essendo sufficiente la produzione della sentenza di legittimità che ne abbia definito il giudizio di impugnazione. Colui che agisce in giudizio quale procuratore speciale della parte sostanziale deve produrre i documenti giustificativi del potere, a pena di inammissibilità dell’atto ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un gruppo di risparmiatori convenne in giudizio il Ministero delle Attività Produttive, chiedendo il risarcimento del danno per la perdita dei capitali investiti in due società fiduciarie, riconducibili al medesimo amministratore di fatto e poste in liquidazione coatta amministrativa a seguito di gestione irregolare. I fiducianti dedussero l’omesso esercizio della vigilanza ministeriale, che avrebbe dovuto impedire il trasferimento del portafoglio dalla prima alla seconda società e la prosecuzione della raccolta di denaro.
Il Tribunale rigettò la domanda per prescrizione, ma la Corte di cassazione, con ordinanza del 2022, cassò la decisione, ritenendo esteso al Ministero l’effetto interruttivo permanente della prescrizione derivante dall’ammissione al passivo. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, accolse la domanda risarcitoria, liquidando il danno in base all’importo in linea capitale dei versamenti effettuati da ciascun risparmiatore. Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione, con atti distinti, il difensore antistatario degli investitori e il Ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso presentato dagli investitori a mezzo del difensore antistatario, qualificatosi procuratore speciale e mandatario. L’omessa produzione dei mandati notarili, infatti, impediva di verificare se il professionista fosse titolare di poteri rappresentativi di natura sostanziale, requisito necessario per agire in giudizio in veste di parte formale ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ..
Nel merito, la Corte ha esaminato il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo inammissibile il primo motivo, concernente l’eccezione di giudicato esterno. La parte che eccepisce il giudicato ha l’onere di allegarne gli estremi e di produrre la sentenza passata in giudicato; nel caso di specie, il Ministero aveva trascritto e prodotto solo la sentenza di legittimità che aveva rigettato i ricorsi avverso la decisione di merito, senza produrre quest’ultima né indicarne gli estremi, impedendo ogni verifica circa la formazione del giudicato.
I motivi dal secondo al settimo, concernenti l’accertamento della responsabilità ministeriale, sono stati parimenti dichiarati inammissibili. La Corte ha rammentato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, quinto comma, cod. proc. civ., il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre le censure proposte tendevano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha inoltre confermato la configurabilità della responsabilità del Ministero, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 500 del 1999 e la sentenza n. 7531 del 2009, pronunciata sui medesimi fatti: la condotta omissiva era consistita nell’omesso controllo sulla società cedente, nel ritardo della pubblicazione del decreto di revoca e nell’omessa informativa ai fiducianti circa la comune riconducibilità delle due società allo stesso soggetto.
È stato invece accolto l’ottavo motivo, con cui il Ministero censurava il criterio di liquidazione del danno. Il nesso di consequenzialità immediata e diretta imposto dall’art. 1223 cod. civ. impone di considerare il valore dell’investimento al momento in cui si è verificata la condotta lesiva, e non il valore nominale del capitale versato. La Corte ha precisato che il criterio del valore nominale ha natura residuale, applicabile solo in mancanza di prova del diverso valore delle quote alla data del fatto dannoso; la Corte d’appello aveva invece adottato direttamente il criterio residuale, senza accertare la sussistenza del criterio principale individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.