Informativa antimafia e criteri probatori del pericolo infiltrativo (TAR Campania n. 4465 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia non presuppone la prova di fatti di reato, dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa né del reale condizionamento delle scelte societarie da parte di associazioni mafiose: è sufficiente un giudizio prognostico sorretto da un attendibile grado di verosimiglianza. Gli elementi indiziari vanno valutati nella loro globalità e in logica sistematica, non isolatamente, sì che l’eventuale insufficienza di un singolo dato non inficia la valutazione complessiva ove gli altri siano precisi e concordanti. La natura non recente dei collegamenti mafiosi non preclude la prognosi infiltrativa, in assenza di circostanze sopravvenute idonee a giustificare una rivalutazione dei presupposti. Il ragionamento inferenziale dell’autorità prefettizia è sindacabile solo per vizi di abnormità logica o manifesta irragionevolezza, non richiedendo un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Il Fatto
Una società ha impugnato, insieme agli atti presupposti, l’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, deducendo un unico articolato motivo di violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione e istruttoria. Secondo la ricorrente, gli elementi posti a base del provvedimento sarebbero inconferenti rispetto al pericolo attuale e concreto di infiltrazione: i lavori di ristrutturazione su immobili riconducibili a soggetti vicini ad ambienti criminali, l’assunzione di un dipendente legato a tali contesti e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ritenute inaffidabili.
Dopo il deposito documentale della Prefettura, la società ha proposto motivi aggiunti, insistendo sulla carenza istruttoria e sull’assenza di un quadro indiziario idoneo. In vista dell’udienza la ricorrente ha dato atto dell’ammissione al controllo giudiziario per la durata di due anni. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla robustezza del compendio indiziario sotteso alla prognosi infiltrativa, valorizzando molteplici elementi di controindicazione emersi sul conto del socio e amministratore unico, ritenuto collegato a un sodalizio operante nel territorio di riferimento. Tra questi: il deferimento per smaltimento illecito di rifiuti in concorso con soggetti legati al clan, i controlli in compagnia di esponenti del medesimo sodalizio, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che lo descrivono come affiliato, il rapporto di dipendenza di un elemento apicale e il deferimento del coniuge per contrabbando.
A fronte di un apparato argomentativo così articolato, privo di travisamento dei fatti o di manifesta illogicità, le doglianze non risultano persuasive. La Prefettura ha legittimamente ritenuto i predetti elementi indici di un pericolo di infiltrazione capace di condizionare le scelte e gli indirizzi della società, secondo il criterio della probabilità cruciale e la logica del “più probabile che non”.
Le censure della ricorrente si risolvono, in buona sostanza, in una difforme e soggettiva valutazione di insufficienza degli elementi, che non vengono smentiti nella loro dimensione storica e fattuale ma solo depotenzianti attraverso una disamina isolata e parcellizzata. Il ragionamento induttivo poggia invece su una pluralità di elementi segnaletici che, nella loro globalità, delineano un quadro articolato e significativo, idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’informativa non richiede la prova del reato né dell’effettiva infiltrazione (Cons. Stato n. 808 del 2015; Cons. Stato n. 4693 del 2014) e l’analisi va condotta in logica sistematica (Cons. Stato n. 4119 del 2013). La storicità dell’elemento sintomatico non preclude la valutazione, poiché il mero decorso del tempo non implica la perdita di attualità del tentativo infiltrativo (Cons. Stato n. 10340 del 2024; Cons. Stato n. 9544 del 2024). L’inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore non è concludente, poiché la prognosi preventiva prescinde dai presupposti dell’azione penale e si fonda anche su ulteriori elementi indiziari. Neppure rileva, in senso contrario, l’essere stato l’amministratore vittima di estorsione, elemento di non univoca lettura. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno pertanto rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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