Rinuncia non notificata e carenza sopravvenuta di interesse sul permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 2607 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui la parte manifesti la volontà di non coltivare più il ricorso, ancorché priva della notificazione alle altre parti prescritta dall’art. 84, terzo comma, cod. proc. amm., non è improduttiva di effetti. Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm. La rinuncia non rituale va pertanto riqualificata come istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con pronuncia di improcedibilità del ricorso. La qualificazione dell’esito non incide sul potere del collegio di compensare le spese.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari poi convertito, otteneva dalla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dagli accertamenti sull’inesistenza del rapporto di lavoro seguiva l’avvio del procedimento di revoca e il provvedimento finale di revoca, con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.
Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la lesione del diritto di difesa, la propria buona fede rispetto alle assunzioni fittizie del datore di lavoro e il difetto di istruttoria e di motivazione, chiedendo di poter presentare domanda ad altro titolo. L’Amministrazione eccepiva la tardività della notifica e l’infondatezza nel merito. Respinta la domanda cautelare, nelle more del giudizio il ricorrente sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro e dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione, invocando l’estinzione per rinuncia con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata alle altre parti nei termini prescritti dall’art. 84, terzo comma, cod. proc. amm., con la conseguenza che non può operare il meccanismo estintivo ivi previsto. La questione giuridica attiene quindi alla possibilità di attribuire rilievo a una manifestazione di disinteresse non formalmente rituale.
Il richiamo all’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm. consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La giurisprudenza amministrativa citata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 281 del 2020; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1472 del 2021) conferma l’operatività della regola anche in assenza delle formalità dei commi precedenti.
Su questa base il Collegio ritiene che la dichiarazione espressa del ricorrente, pur non notificata, esponga una circostanza di fatto sopravvenuta — la stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato — che rende evidente l’assenza di interesse alla coltivazione del ricorso. L’istanza di rinuncia è pertanto riqualificata come istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione delle circostanze della controversia. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente.
Nota della Redazione
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