Infortunio in itinere e causa di servizio: onere probatorio sul dipendente (TAR Puglia n. 342 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio in itinere esige la prova certa del nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nonché del nesso almeno occasionale tra itinerario e attività lavorativa. L’accertamento del solo collegamento tra infortunio e tragitto abitazione-luogo di lavoro non esaurisce le verifiche necessarie. Grava sul dipendente l’onere probatorio dei presupposti di legge, da assolvere mediante relazione delle autorità intervenute, testimonianze o altra idonea documentazione. In difetto di prova su tempo, luogo e modalità dell’evento, le condizioni di indennizzabilità non risultano dimostrate e il ricorso è respinto.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’interno ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in sinovite e lesione legamentosa del ginocchio destro, trattata chirurgicamente. L’infermità derivava da un incidente occorsogli nel 2006 mentre rientrava a casa in ciclomotore dopo il turno di servizio.
Il diniego si fondava sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva rilevato la genericità degli elementi prodotti e l’assenza di verbali delle autorità di polizia intervenute, di valide testimonianze o di altra documentazione probatoria. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, chiedendo la declaratoria del diritto all’equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la ricostruzione della fattispecie operata dalla sentenza della seconda sezione n. 557 del 2019. L’accertamento del nesso tra infortunio e percorso seguito, pur decisivo per configurare l’incidente in itinere, non esaurisce le verifiche sul nesso causale tra attività lavorativa ed evento dannoso.
La giurisprudenza richiamata individua tre condizioni dell’indennizzabilità dell’infortunio subito percorrendo con mezzo privato la distanza tra abitazione e luogo di lavoro: la sussistenza di un nesso eziologico tra percorso ed evento, dovendo il tragitto costituire quello normale; la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario e attività lavorativa, non essendo il primo percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; la necessità dell’uso del veicolo privato, da accertare in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici trasporti con l’orario di lavoro. Il Tribunale richiama sul punto Cassazione civile, Sez. lav., n. 13376 del 2008.
Il collegio richiama altresì l’orientamento secondo cui il nesso di causalità è interrotto dal dolo o dalla colpa grave, citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1309 del 2007 e altre decisioni di primo grado.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che nella documentazione procedimentale non è presente alcuna relazione delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente, né dichiarazioni testimoniali. Non risultano pertanto certi il tempo, il luogo e le modalità dell’infortunio.
Da ciò deriva l’impossibilità di ritenere provate le condizioni per l’indennizzabilità e il conseguente rigetto del ricorso. La particolarità della fattispecie e dell’interesse vantato giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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