Ottemperanza al decreto di equa riparazione (TAR Calabria n. 375 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti della Corte di Appello emessi ex legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti. Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, liquidate dal commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il decreto aveva acquisito autorità di cosa giudicata.
Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Decorso il termine semestrale dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il T.a.r. affronta anzitutto la questione dei presupposti dell’ottemperanza. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ritiene non più necessari, per i decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il riferimento è a Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Il Ministero deve eseguire il decreto, compreso il pagamento delle documentate spese accessorie funzionali all’ottemperanza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione a cura della ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Quanto all’astreinte richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., non sussistono iniquità o cause ostative. La somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione, in aggiunta agli interessi dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che questi non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8).
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie più affine e non espressamente disciplinata (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine, al pagamento provvederà il commissario: il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale e il buon andamento, oltre agli artt. 95 e 510 c.p.c. in materia esecutiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata