Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 377 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. È quindi fondato il ricorso proposto decorsi sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 senza che l’amministrazione abbia provveduto. Il commissario ad acta nominato in caso di perdurante inerzia può essere incaricato anche del pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro emesso ai sensi della legge n. 89/2001, nella parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondergli la somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese di lite. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.
L’11.01.2021 il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001. Decorsi sei mesi, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente propone quindi l’actio iudicati davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale prende atto dell’inadempimento perdurante dell’amministrazione e qualifica il ricorso come fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il collegio rivede espressamente la propria precedente giurisprudenza: per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001 ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Il percorso argomentativo si fonda su un dato di fatto non contestato: la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 è stata presentata e sono decorsi i sei mesi previsti, senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione. Da qui l’ordine di ottemperare al decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente.
Il Tribunale nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese dell’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Sul punto più delicato, il collegio estende i poteri del commissario al pagamento delle spese di lite. Il codice del processo amministrativo non disciplina le modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, e il Tribunale colma il vuoto applicando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. Richiama inoltre la disciplina dell’espropriazione forzata, ove l’art. 95 c.p.c. pone le spese a carico del debitore e l’art. 510 c.p.c. ne consente il soddisfacimento in prededuzione.
Le spese sono liquidate in euro 552,00, oltre accessori, con applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, in considerazione della semplicità e serialità della materia, secondo Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata