Falsa autodichiarazione sui precedenti penali giustifica diniego di cittadinanza (Cons. Stato n. 1636 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è subordinata a una valutazione discrezionale dell’amministrazione sull’effettiva e complessiva integrazione dello straniero, che non può esaurirsi nella mera considerazione di fatti risalenti, per quanto penalmente sanzionati, ma deve contestualizzarli in una più ampia disamina della situazione sociale, familiare e lavorativa dell’istante. Il procedimento di cittadinanza impone tuttavia all’istante un comportamento improntato ai canoni della lealtà e buona fede. L’omessa dichiarazione di una condanna penale nell’istanza, resa nonostante il modulo richiami espressamente le conseguenze delle dichiarazioni mendaci, costituisce autonomo e sufficiente motivo ostativo al riconoscimento del beneficio, anche quando il singolo precedente penale, isolatamente considerato, sarebbe insufficiente a fondare il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino ucraino, ha presentato nel 2015 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. All’esito dell’istruttoria, il Ministero dell’interno ha respinto la domanda con decreto dell’8.8.2018, valorizzando l’esistenza a carico dell’istante di un decreto penale di condanna del 2008 per reati in materia di guida in stato di ebbrezza, nonché l’omessa autocertificazione di tale condanna all’atto della presentazione della richiesta.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 6890/2024, ha respinto il ricorso. Il cittadino straniero ha proposto appello, deducendo con unico motivo l’erroneità della decisione per aver il giudice di primo grado confuso discrezionalità amministrativa e onere motivazionale, senza considerare gli anni di residenza, il nucleo familiare, l’attività lavorativa e il radicamento territoriale dell’istante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua due elementi su cui si fonda il diniego: da un lato, il decreto penale di condanna del Tribunale di Brescia; dall’altro, l’omessa dichiarazione di detta condanna nell’istanza.

Quanto al primo profilo, il Consiglio di Stato condivide la censura dell’appellante: giustificare il diniego sul solo decreto di condanna risalente al 2008 sarebbe insufficiente. L’amministrazione è chiamata a una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero e non può arrestarsi a un giudizio sommario, ristretto a fatti risalenti, senza contestualizzarli in una più ampia e bilanciata disamina della complessiva situazione sociale, familiare e lavorativa (richiamando Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 6190 del 15.07.2025).

Tale statuizione non giova però all’appellante, perché l’istanza contiene un’evidente omissione: il richiedente ha dichiarato di non aver riportato “condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p.“. La specificità del procedimento di cittadinanza esige una condotta improntata a lealtà e buona fede, tanto più che il modulo richiamava espressamente le conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.

L’appellante non offre alcuna spiegazione della omissione e non ha presentato osservazioni a seguito del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Quanto alla riabilitazione, la circostanza era stata debitamente valutata dall’amministrazione, che ha comunque espresso un giudizio prognostico sfavorevole sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione, immune da vizi di manifesta irragionevolezza.

L’appello è pertanto respinto, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda. Le spese del grado sono compensate in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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