Ingiunzione fiscale del gestore idrico, oneri probatori e condanna ex art. 96 (Cass. civ. Sez. III n. 20200 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore del servizio idrico è legittimato a emettere l’ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 solo se il credito posto a base dell’ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile, dovendosi intendere come tale quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme vigenti. La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da mera presunzione semplice di veridicità: in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare il regolare funzionamento degli impianti di misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi deriva da fattori esterni al suo controllo e non evitabili con l’ordinaria diligenza. La condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. richiede un accertamento concreto dell’esercizio abusivo delle prerogative processuali e non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dall’infondatezza dell’impugnazione.
Il Fatto
Un utente del servizio idrico si opponeva all’ingiunzione fiscale di oltre mille euro emessa dal gestore per il mancato pagamento della somministrazione d’acqua relativa all’anno 2014. Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda, annullava l’ingiunzione, rigettava l’eccezione di prescrizione e disponeva che il gestore adeguasse la pretesa tenendo conto del consumo medio dell’utenza e del nucleo familiare residente.
Il Tribunale, in riforma, accoglieva l’appello del gestore e riteneva il medesimo legittimato a emettere l’ingiunzione, provato il corretto funzionamento del contatore e dimostrata la perdita occulta nell’impianto privato dell’utente. Il ricorrente impugnava la sentenza con tre motivi, resistiti dal gestore con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. La Corte osserva che, avendo il giudice d’appello riconosciuto la legittimazione della società a emettere l’ingiunzione fiscale, egli ha implicitamente accertato la sussistenza dei presupposti dello speciale procedimento. Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità per la quale tale strumento è utilizzabile dalla pubblica amministrazione purché il credito sia certo, liquido ed esigibile, restando al giudice del merito la valutazione concreta di tali requisiti.
Quanto al profilo probatorio, la Corte ricostruisce lo ius receptum: sulla società erogante grava l’onere di provare i consumi effettivi, poiché la lettura del contatore è coperta da mera presunzione semplice. In caso di contestazione, il somministrante deve provare il regolare funzionamento degli impianti di misurazione; il fruitore, dal canto suo, deve dimostrare che l’eccessività dei consumi deriva da fattori esterni alla sua sfera e non evitabili con attenta custodia dell’impianto.
Tale regola si ricollega al criterio generale della vicinanza della prova, in forza del quale l’onere probatorio ricade sulla parte contrattuale maggiormente contigua al fatto da provare. Nella specie, il contatore — testato a rubinetti chiusi senza rilevare consumi — aveva registrato correttamente, mentre la dispersione d’acqua riguardava la parte di impianto sotto la custodia dell’utilizzatore. Da qui l’impossibilità per l’utente di invocare la responsabilità del somministrante.
Le ulteriori censure sono giudicate generiche e apodittiche: il travisamento della prova non è stato declinato come errore sul significante, e l’omesso esame di fatto decisivo non soddisfa l’onere di indicare il dato extratestuale. La doglianza sulla violazione dell’obbligo di cooperazione è inammissibile per novità della questione, non trattata in appello. Quanto al principio di non contestazione, il Tribunale ha ritenuto correttamente individuati i consumi e non contestata la prova di funzionalità del contatore, non i documenti.
Il terzo motivo è invece fondato con riguardo alla condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. Tale condanna esige un accertamento caso per caso dell’esercizio abusivo delle facoltà processuali, condotto secondo il parametro della correttezza, senza che l’antigiuridicità possa desumersi automaticamente dal rigetto della domanda. Poiché l’utente aveva visto parzialmente accolte le domande in primo grado, la Cassazione cassa sul punto e, decidendo nel merito, elimina la condanna di 528,00 euro, compensando le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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