Inammissibile il ricorso sulla nullità del titolo esecutivo dopo l’irrevocabilità (Cass. pen. Sez. III n. 11180 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla legittimità della pena e sull’operatività della sospensione condizionale non può essere riproposto attraverso l’impugnazione dell’ordinanza che respinge l’eccezione di nullità del titolo esecutivo, quando la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile. Ogni doglianza sulla responsabilità e sulla dosimetria della pena è tardiva e il relativo motivo è inammissibile. I motivi di impugnazione sono affetti da genericità estrinseca quando difettano della correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, e da genericità intrinseca quando restano indeterminati e si risolvono in formule di stile. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono esposte nel provvedimento censurato.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli ha respinto l’eccezione di nullità del titolo esecutivo. Il titolo era costituito da una sentenza di condanna della stessa Corte di appello, divenuta irrevocabile, posta a base di una cartella di pagamento di euro 20.000 a titolo di pena pecuniaria.
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di divieto di reformatio in peius, sostenendo che la pena rideterminata in appello, per effetto del ragguaglio della pena detentiva, superasse quella irrogata in primo grado. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina della sospensione condizionale, assumendo che la pena fosse ancora sospesa non essendo stato emesso ordine di esecuzione né richiesta di revoca del beneficio.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la sentenza costituente titolo esecutivo era divenuta irrevocabile e che, pertanto, ogni valutazione sulla affermazione di responsabilità e sulla dosimetria della pena era tardiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva ampiamente motivato il rigetto dell’eccezione di nullità del titolo esecutivo. In particolare, quanto alle prescrizioni imposte come condizione per la sospensione condizionale, la ricorrente non aveva offerto alcuna prova del loro adempimento. Ne derivava che non vi era dubbio sulla doverosità della riscossione coattiva della pena pecuniaria.
Il motivo è stato giudicato inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca. La ricorrente non ha opposto nulla di concreto né nel merito dell’eventuale adempimento delle prescrizioni, né in ordine all’assunto della Corte di appello circa il loro mancato rispetto.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, che hanno distinto la genericità estrinseca, ravvisabile quando i motivi difettano della correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato, dalla genericità intrinseca, ravvisabile quando i motivi restano indeterminati e si risolvono in formule di stile. È stato richiamato anche il principio secondo cui l’onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento censurato.
Da ciò è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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