L’inidoneità dell’area non giustifica l’improcedibilità dell’istanza FER (TAR Sardegna n. 1186 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024 — che vietava in modo assoluto la realizzazione di impianti FER nelle aree qualificate come non idonee — preclude alla Regione di dichiarare l’improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA sul solo presupposto della parziale ricaduta del progetto in area non idonea. L’inidoneità dell’area non equivale a divieto aprioristico di realizzazione degli impianti, ma al più comporta l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata. La decisione definitiva va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione, ove si bilanciano in concreto la tutela del paesaggio e delle aree protette con l’interesse alla diffusione delle fonti rinnovabili. Il giudizio di VIA non è sede di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per la realizzazione dell’impianto, che attengono alla fase autorizzatoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto agrivoltaico da realizzare su un fondo agricolo, con opere di connessione ricadenti in più comuni. Il procedimento, dapprima sospeso, è stato riavviato dalla Regione per valutare l’incidenza della sopravvenuta l.r. n. 20/2024 sul progetto. Con successiva nota, l’Amministrazione regionale ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza, ritenendo l’area non idonea all’installazione dell’impianto e richiamando il divieto posto dall’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, oltre alla mancata sussistenza dei requisiti dell’Allegato G.
La ricorrente ha impugnato la nota davanti al TAR Sardegna, deducendo l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dei parametri di riparto e dei vincoli euro-unitari, e chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il contenuto motivazionale del provvedimento. L’inciso relativo alla mancata sussistenza dei requisiti dell’Allegato G non concorre a sorreggere l’improcedibilità: il servizio regionale competente non estende la propria verifica ai requisiti soggettivi e oggettivi di realizzazione dell’impianto, ma valuta la sola compatibilità ambientale del progetto. La funzione tipica della VIA — ribadita richiamando la sentenza n. 849/2026 dello stesso TAR e i precedenti del Cons. Stato, Sez. IV, n. 7987 del 2024 e n. 361 del 2013 — è esprimere un giudizio sul sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, con margini di discrezionalità amministrativa sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento.
La questione decisiva riguarda però l’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024. Il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE e all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. La Corte ha chiarito che il potere regionale di individuare le aree non idonee non può mai tradursi in un divieto assoluto e aprioristico, dovendosi evitare lo “strappo legislativo” volto a ostacolare gli impianti sui territori regionali.
Da tale assetto il Collegio desume che la non idoneità dell’area non può fondare un provvedimento definitivo di improcedibilità, essendo la norma espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc. Richiamando l’interpretazione conforme dell’art. 1, comma 7, si sottolinea che l’insistenza su area non idonea comporta solo l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata, restando la decisione rimessa al singolo procedimento di autorizzazione.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, adottato senza alcuna valutazione concreta e differenziata e attribuendo rilievo ostativo al solo dato della parziale occupazione di aree non idonee. L’effetto conformativo impone alla Regione di riattivare il procedimento secondo le modalità indicate dalla Consulta. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con spese compensate per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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