Illegittimo collocamento in quiescenza e risarcimento del danno tra retribuzione e pensione (C.G.A.R.S. n. 180 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il collocamento anticipato in quiescenza disposto in esecuzione di un giudicato amministrativo che aveva annullato i provvedimenti presupposti è illegittimo. Quando il ripristino del rapporto di servizio è divenuto impossibile, il giudice amministrativo non annulla più l’atto, ma ne dichiara l’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.. La domanda risarcitoria conseguente va accolta e la liquidazione del danno patrimoniale è demandata alla pubblica amministrazione secondo criteri fissati in sentenza: differenza tra la retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in servizio fino alla cessazione naturale e il trattamento di quiescenza medio tempore goduto, con rivalutazione e interessi legali fino al soddisfo. Il danno immateriale, non provato nella quantificazione, è liquidato in via equitativa nella misura fissa del 3% del danno patrimoniale complessivo, senza rivalutazione e interessi.
Il Fatto
Tre consiglieri parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana erano stati collocati a riposo con decorrenza dal 1° aprile 2009, in forza di una deliberazione del Consiglio di presidenza e del conseguente decreto presidenziale, adottati in applicazione di una disposizione regolamentare introdotta per consentire la risoluzione del rapporto al raggiungimento di quaranta anni di anzianità contributiva maturata presso l’Assemblea.
Il T.a.r. per la Sicilia aveva respinto il ricorso proposto avverso quegli atti. Il C.g.a.r.s. aveva però riformato la decisione, ravvisando lo sviamento dalla causa tipica e la disparità di trattamento nella limitazione del pensionamento anticipato ai soli consiglieri parlamentari. In esecuzione di quel giudicato l’amministrazione aveva confermato il collocamento in quiescenza sulla base della nuova disciplina regolamentare, dichiarando annullato il decreto precedente. I tre interessati hanno impugnato questa riedizione del potere, dolendosi dell’applicazione retroattiva della norma regolamentare e chiedendo il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di appello il C.g.a.r.s. aveva sospeso il processo in attesa della definizione di un ricorso per cassazione pendente su una parallela vicenda davanti al giudice ordinario. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 26531 del 2022, ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Palermo nella parte in cui era stata dichiarata inammissibile l’eccezione di compensazione, confermando l’illegittimità del recesso fondato sulle delibere del 2008. In sede di rinvio la Corte d’appello, con sentenza n. 572 del 2024, ha determinato il credito di due appellanti.
In udienza la difesa ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per due appellanti e ha rinunciato al motivo sulla giurisdizione, insistendo per il terzo. Il Collegio prende atto di tale dichiarazione e dichiara l’appello improcedibile per i due. Quanto al terzo, la giurisdizione amministrativa si è ormai definitivamente radicata e la domanda risarcitoria è stata perimetrata alle differenze retributive e ai danni non patrimoniali.
La Corte ritiene di poter condividere, mutatis mutandis, quanto statuito dal giudice civile per gli altri due appellanti. Poiché è ormai impossibile ripristinare il rapporto di servizio, non vi è più luogo all’annullamento del provvedimento di collocamento in quiescenza: in questa sede ci si limita alla declaratoria di illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a..
Consegue l’accoglimento della domanda risarcitoria, con liquidazione demandata alla pubblica amministrazione secondo criteri analitici. Il danno patrimoniale corrisponde alla differenza tra la retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in servizio sino alla cessazione naturale del rapporto e quanto invece percepito come trattamento di quiescenza nel medesimo periodo; sull’importo si applicano rivalutazione anno per anno e interessi legali sulle somme rivalutate, fino al soddisfo. Il danno immateriale, ritenuto sussistente ma non quantificato, è liquidato equitativamente nella misura del 3% del danno patrimoniale complessivo, con esclusione di rivalutazione e interessi.
Il Collegio precisa infine che, per evitare duplicazioni, quanto eventualmente percepito in conseguenza di pronunce già rese in sede civile va detratto dalla liquidazione. I motivi residui restano assorbiti e le spese del doppio grado sono compensate per la complessità delle vicende processuali.
Nota della Redazione
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