Iniziativa legislativa popolare e questione pregiudiziale: atto consiliare insindacabile (Cons. Stato n. 4193 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Consiglio regionale approva una questione pregiudiziale che arresta l’esame di un progetto di legge di iniziativa popolare partecipa della funzione legislativa e non è qualificabile come atto amministrativo. In virtù del principio di separazione dei poteri, essa è sottratta al sindacato del giudice amministrativo e di quello ordinario, per difetto assoluto di giurisdizione. Allo stesso modo non è impugnabile la norma del regolamento interno consiliare che disciplina la proposizione delle questioni pregiudiziali, espressione della potestà di autorganizzazione dell’assemblea legislativa. Il primo vaglio di ammissibilità della proposta, operato in sede di iniziativa, non preclude al Consiglio l’esercizio delle ordinarie prerogative dell’iter legis.
Il Fatto
Una associazione e alcuni cittadini hanno impugnato davanti al TAR Lombardia la deliberazione con cui il Consiglio regionale, il 19 novembre 2024, ha dichiarato inammissibile per questione pregiudiziale di costituzionalità il progetto di legge di iniziativa popolare volto a disciplinare le procedure e i tempi dell’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019. Contestualmente è stato impugnato, come atto presupposto, il Regolamento interno del Consiglio, con particolare riguardo all’art. 73 che regola le questioni pregiudiziali e sospensive.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dello Statuto regionale e della legge regionale n. 1 del 1971, sostenendo che il Consiglio non potesse più deliberare l’inammissibilità dopo il positivo accertamento dell’Ufficio di Presidenza, oltre al contrasto con la gerarchia delle fonti e con il legittimo affidamento. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, qualificando la delibera come espressione della funzione legislativa e il Regolamento come fonte dell’autorganizzazione consiliare. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la statuizione del primo giudice. La questione pregiudiziale è istituto tipico del diritto parlamentare diretto ad arrestare l’iter di un progetto di legge; inserita nel procedimento legislativo, essa partecipa della stessa natura della funzione legislativa. La delibera che la approva non è dunque atto amministrativo e, in forza del principio di separazione dei poteri, non può essere sindacata né dal giudice amministrativo né da quello ordinario.
Il Collegio richiama l’insegnamento costituzionale secondo cui spetta ai Consigli regionali un nucleo di funzioni di rilievo costituzionale, tra cui quella legislativa, da esercitarsi in piena autonomia politica, senza che organi estranei possano vincolarla o incidere sull’efficacia dei suoi atti (Corte cost. n. 39 del 2014; sulla non impugnabilità degli atti di formazione delle leggi regionali, Cass. civ., sez. unite, ord. n. 2439 del 2008).
Quanto al Regolamento interno, la Corte esclude che l’art. 73 possa formare oggetto di scrutinio. Esso è espressione del potere di autorganizzazione relativo a una fase rilevante del procedimento legislativo e, secondo la giurisprudenza costituzionale, è sottratto in radice al controllo del giudice amministrativo (Corte cost. n. 22 del 2020, che richiama le sentenze n. 69 del 1985 e n. 289 del 1997). Le censure al Regolamento miravano del resto a mutare il parametro di valutazione della delibera, a sua volta insindacabile: ciò basta a fondare il difetto assoluto di giurisdizione. Diventa perciò irrilevante la sopravvenuta Corte cost. n. 204 del 2025.
Il Collegio aggiunge che l’art. 50 dello Statuto e la legge regionale n. 1 del 1971 disciplinano soltanto una modalità dell’iniziativa legislativa. Il vaglio di ammissibilità operato ai sensi dell’art. 8 non preclude al Consiglio le ordinarie prerogative dell’iter legis, compresa la votazione di questioni pregiudiziali, come conferma l’art. 9 della stessa legge. L’appello è respinto, con compensazione delle spese. La Corte rileva inoltre la violazione del principio di sinteticità dell’atto di appello e applica la sanzione di 1.500,00 euro ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, norme di attuazione del c.p.a..
Nota della Redazione
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