Sospensione della patente e ordine di visita medica: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3834 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sottoposizione a visita medica, emanato dal prefetto come misura accessoria alla sospensione della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 186, comma 7, cod. strada, non è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Avverso tale prescrizione, così come avverso la sanzione amministrativa accessoria cui accede, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cui va proposta l’opposizione ai sensi degli artt. 205 e 223 cod. strada. L’indicazione contenuta nel provvedimento circa la possibilità di ricorrere al TAR non è idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
A seguito di un accertamento della Polizia Stradale per la violazione dell’art. 186, comma 7, cod. strada, il prefetto adottava un decreto di sospensione della patente di guida per mesi sei, ordinando al contempo al conducente di sottoporsi a visita medica presso la competente Commissione medica. Il conducente impugnava il provvedimento dinanzi al Giudice di Pace, che sospendeva in via cautelare l’efficacia della sanzione. Successivamente, proponeva ricorso al TAR avverso la sola prescrizione relativa alla visita medica, deducendo vizi di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
Il collegio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, rilevava d’ufficio una possibile questione di difetto di giurisdizione, dando avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.
Il TAR ha qualificato l’ordine prefettizio non come un provvedimento di revisione della patente, ma come la prescrizione accessoria prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strada, il quale dispone che con l’ordinanza di sospensione della patente il prefetto ordini la sottoposizione a visita medica. Tale misura, pertanto, risulta essere accessoria in secondo grado rispetto alla sanzione amministrativa principale della sospensione.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il collegio ha ribadito che per le controversie concernenti la sospensione della patente derivante da violazioni costituenti reato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario in sede di opposizione. Il difetto di giurisdizione si estende alla contestazione di ogni misura, come l’ordine di visita medica, che rappresenti un accessorio della sanzione principale. La clausola finale del decreto che indicava il TAR come giudice competente è stata ritenuta irrilevante, non potendo tale indicazione attribuire una giurisdizione che la legge non prevede.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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