Ottemperanza del giudicato e limiti dell’obbligo di riesame dell’Amministrazione (TAR Sardegna n. 179 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto ad accertare l’effettiva e completa esecuzione del giudicato, ma l’obbligo dell’Amministrazione è circoscritto al contenuto dispositivo della sentenza da eseguire. Quando il giudice di merito ha annullato il diniego e ordinato il riesame dell’istanza, l’Amministrazione adempie riaprendo il procedimento e riconsiderando la posizione dell’interessato alla luce dei principi enunciati, ancorché il riesame avvenga tardivamente o senza instaurare il contraddittorio. L’eventuale ritardo nell’adempimento, ove non si traduca in un elusione del giudicato, non determina l’accoglimento del ricorso in ottemperanza, ma può essere sanzionato solo con la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ove ne ricorrano i presupposti. Il giudice dell’ottemperanza non può imporre all’Amministrazione di riconoscere avanzamenti di carriera non disposti dalla sentenza da eseguire né di procedere ad un’unica valutazione complessiva se il giudicato si è limitato ad ordinare il riesame dell’istanza.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito italiano, dopo aver ottenuto la riabilitazione per reati che ne avevano determinato l’esclusione dalle procedure di avanzamento, proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR che, annullato il diniego opposto alla sua istanza, aveva ordinato all’Amministrazione della Difesa di riesaminarla entro trenta giorni, in contraddittorio con l’interessato, per valutare la sua riammissione alle procedure di avanzamento e transito.
L’Amministrazione, dopo alterne vicende, aveva riammesso il ricorrente alle procedure a far data dal 2000 e lo aveva promosso al grado di Graduato Capo, riconoscendogli la relativa ricostruzione economica. Il militare lamentava tuttavia la mancata integrale ricostruzione della carriera per i gradi successivi e la disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, per i quali l’avanzamento era stato riconosciuto con un unico provvedimento, chiedendo la declaratoria di elusione del giudicato, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel dichiarare in parte cessata la materia del contendere, osserva che l’Amministrazione aveva nel frattempo riconosciuto la promozione al grado di Graduato Capo con decorrenza dal 22 ottobre 2005 e predisposto il prospetto di conguaglio per il riallineamento della posizione stipendiale. Per questa parte, il ricorrente aveva ottenuto il bene della vita anelato e l’interesse alla decisione era venuto meno.
Per la restante parte, il ricorso è infondato. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione non aveva imposto di riconoscere al ricorrente tutti gli avanzamenti di carriera con un’unica valutazione, ma solo di riesaminare l’istanza alla luce dei principi ivi enunciati. L’Amministrazione ha svolto tale riesame, sia pure tardivamente e senza contraddittorio, riammettendo l’interessato alle procedure di avanzamento e dando così esecuzione al giudicato.
Il Tribunale evidenzia che il provvedimento di promozione è stato trasmesso al Comando competente per l’aggiornamento dei flussi informatici, attività prodromica all’inserimento del nominativo nell’applicativo per la valutazione al grado ulteriore. La progressione di carriera del militare è quindi in itinere, essendo stato inserito nell’aliquota di valutazione per il conseguimento del grado successivo.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio la esclude, poiché la sentenza da eseguire non ha stabilito alcun obbligo di effettuare un’unica valutazione complessiva, essendo cosa diversa l’obbligo di riesame. La situazione del ricorrente non è inoltre dimostrata come identica a quella degli altri militari evocati.
Le spese sono compensate, vista la peculiarità della vicenda. Il Tribunale dichiara quindi in parte la cessazione della materia del contendere e rigetta il ricorso per la residua parte.
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Nota della Redazione
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