Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 2049 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, accerta l’inadempimento dell’amministrazione quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che siano effettuati pagamenti, neppure parziali. All’amministrazione resistente va assegnato un nuovo termine per l’integrale esecuzione del titolo, con contestuale nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando la comminatoria risulti manifestamente iniqua per l’esiguità del debito e per lo stato della finanza pubblica.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a erogare in favore del ricorrente, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, il beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.

Notificato il titolo, decorreva il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma di euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; rispetto ad esso è decorso il termine di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum.

Ne consegue la declaratoria di inottemperanza del Ministero e l’assegnazione del termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con successiva relazione alla Sezione.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando la comminatoria risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 in relazione alle condizioni del debitore pubblico.

Nel caso di specie rilevano le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *