No a interessi non previsti dal giudicato nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 2185 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle consacrate nel titolo esecutivo. L’attività conformativa dell’Amministrazione resta contenuta entro i limiti oggettivi del giudicato, con la conseguenza che la domanda di corresponsione degli interessi legali non contemplati dal giudicato azionato deve essere respinta. Sussistono i presupposti per l’ordine di esecuzione e per la nomina del commissario ad acta quando l’Amministrazione, decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al comando giudiziale. L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, n. 247/2023, pubblicata il 15 maggio 2023. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della stessa al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di euro 2.000,00.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione con eventuale nomina di un commissario ad acta, la corresponsione degli interessi legali e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dalla documentazione in atti risulta che la sentenza è passata in giudicato, che è stata notificata all’Amministrazione in data 2 dicembre 2023 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Ministero non ha dato esecuzione al comando giudiziale, che ha riconosciuto il diritto alla carta docente per i quattro anni scolastici indicati, con accredito della somma complessiva di euro 2.000,00. Sussistono dunque tutti i presupposti per la declaratoria di inottemperanza e per l’adozione delle misure necessarie ad assicurare l’esecuzione.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, mediante attribuzione della carta docente e accredito dell’importo riconosciuto dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È stata invece respinta la domanda relativa agli interessi legali. Dal dispositivo della sentenza azionata emerge che il giudice del lavoro ha riconosciuto esclusivamente il diritto all’accredito della somma di euro 2.000,00 mediante la carta docente, senza prevedere la corresponsione di interessi o altri accessori. Il giudizio di esecuzione non può attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle consacrate nel titolo esecutivo, dovendo l’attività conformativa dell’Amministrazione essere contenuta entro i limiti oggettivi del giudicato.
Il ricorso è stato quindi accolto soltanto nei limiti dell’obbligo di attribuzione della carta docente e di accredito della somma riconosciuta dal giudice del lavoro. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’accoglimento parziale determinato dal rigetto della domanda sugli interessi legali.
Nota della Redazione
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