Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse: rinuncia implicita all’azione (TAR Emilia-Romagna n. 849 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di venir meno dell’interesse alla decisione del gravame, con l’adesione delle altre parti costituite e il nulla osta del Comune, integra una sopravvenuta carenza di interesse che impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., senza necessità di esaminare il merito della controversia. La particolare complessità della vicenda e l’assenza di una soccombenza sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’accordo sottoscritto dal Comune per lo sviluppo urbanistico dell’ambito di Castenaso Ovest, nonché gli atti successivi, tra cui la delibera di approvazione di una variante al piano operativo comunale e numerosi permessi di costruire rilasciati a favore della controinteressata per la realizzazione di fabbricati residenziali. Con motivi aggiunti venivano estese le censure ai titoli edilizi rilasciati nel corso del giudizio. Nel corso del processo, la società ricorrente depositava una dichiarazione di venir meno dell’interesse alla decisione, con l’adesione della controinteressata e il nulla osta del Comune, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il TAR Emilia-Romagna ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, divenuta improcedibile la controversia per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., il quale prevede che il ricorso sia dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene la cessazione dell’interesse alla decisione. La Corte ha rilevato che, alla luce della manifestazione di volontà della parte attrice e della mancata opposizione delle altre parti, non residuava alcun interesse concreto e attuale alla definizione nel merito della controversia.

La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche nel corso dell’intero giudizio, dovendo perdurare fino alla decisione finale. La dichiarazione della ricorrente ha fatto venir meno il presupposto processuale dell’interesse ad agire, determinando una causa di improcedibilità rilevabile d’ufficio.

Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione in ragione della particolarità della controversia, caratterizzata da una vicenda urbanistica complessa e da un esito processuale non riconducibile a una soccombenza sostanziale di alcuna delle parti. La camera di consiglio del 17 marzo 2026 ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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