Parcheggi pertinenziali in deroga solo nei limiti della legge Tognoli (TAR Campania n. 1027 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga prevista dall’art. 9 della legge n. 122 del 1989 in materia di parcheggi pertinenziali ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione estensiva. Essa non abilita la realizzazione, in deroga agli strumenti urbanistici, di nuovi manufatti fuori terra autonomamente rilevanti sul piano edilizio e volumetrico, soggetti invece alle comuni regole delle nuove costruzioni. Il medesimo criterio interpretativo vale per l’art. 6, comma 2, della legge regionale Campania n. 19 del 2001, da leggere in coerenza con i principi fondamentali della normativa statale. La destinazione pertinenziale dichiarata dal proprietario non è sufficiente a sottrarre l’opera al regime ordinario: rileva la conformazione oggettiva del manufatto e la sua idoneità a generare nuova volumetria e nuovo carico urbanistico. Ne consegue l’infondatezza delle censure e la legittimità del diniego di sanatoria e dell’ordine di demolizione.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un compendio immobiliare in zona agricola, hanno presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, riguardante anche un manufatto dichiaratamente destinato a parcheggio coperto pertinenziale. Il Comune ha ritenuto sanabili le altre parti del compendio, ma ha negato la sanatoria per quel manufatto, rilevando l’assenza del permesso di costruire, il superamento della volumetria consentita dall’indice di fabbricabilità di zona, la non applicabilità della disciplina sui parcheggi pertinenziali e la riconducibilità dell’area a volumi non legittimi. Con successiva ordinanza è stata ingiunta la demolizione del manufatto.
I provvedimenti sono stati impugnati. La sentenza che aveva definito il giudizio è stata dichiarata nulla dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; nel giudizio di rinvio devono essere esaminate le censure avverso il diniego di sanatoria e, in via consequenziale, quelle contro l’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Il nucleo della controversia è la pretesa dei ricorrenti di ricondurre il manufatto al regime derogatorio dei parcheggi pertinenziali, sottraendolo così all’ordinario regime edilizio e al computo volumetrico.
La deroga dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989 è eccezionale e non tollera applicazione estensiva: essa consente la realizzazione di parcheggi pertinenziali nei limiti propri della legge Tognoli e non abilita nuovi manufatti fuori terra. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 2178 del 2023 e sez. II, n. 2888 del 2022) e l’orientamento del Consiglio di Stato, che riferisce la disciplina derogatoria ai casi tipizzati dalla legge.
Sul piano regionale, l’art. 6, comma 2, della legge regionale Campania n. 19 del 2001 va letto in coerenza con la normativa statale e non può essere inteso come fonte di una deroga più ampia. Il caso concreto è estraneo alla fattispecie: l’opera non è nel sottosuolo né consiste nell’utilizzo di locali al piano terreno di un fabbricato esistente, ma è un autonomo corpo di fabbrica fuori terra, chiuso e volumetricamente definito, di oltre sessanta metri quadrati di superficie coperta, collocato in zona agricola. La destinazione a ricovero di autovetture non basta, perché rileva la conformazione oggettiva e l’idoneità a generare nuova volumetria e nuovo carico urbanistico.
Il Comune non era quindi tenuto a sottrarre la volumetria dal computo dell’indice edificatorio: difettava il presupposto della doppia conformità richiesto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. La preesistenza del fabbricato abitativo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’operatività della deroga. Il richiamo al fabbisogno minimo di parcheggi ex art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 non attribuisce un titolo autonomo alla realizzazione in deroga.
Quanto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, riferito correttamente al procedimento di sanatoria, l’omissione non è invalidante: il diniego si fonda su una ragione ostativa non superabile mediante apporto partecipativo ed esito diverso non era configurabile. Accertata la legittimità del diniego, l’ordinanza di demolizione resiste come effetto vincolato dell’abusività, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, senza necessità di comparazione tra interessi. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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