Inottemperanza al giudicato e notifica del titolo esecutivo alla sede reale (TAR Emilia-Romagna n. 16 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato amministrativo è inammissibile quando non sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/97, che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro. La notifica del titolo esecutivo, non essendo atto processuale ma adempimento funzionale a consentire all’Amministrazione lo spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea, va effettuata presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice, con esclusione dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933. È pertanto inidonea allo scopo la notificazione indirizzata a una mera articolazione periferica del Ministero, nonché quella effettuata all’Avvocatura dello Stato. Difettando la prova della corretta notificazione, non matura il termine di legge e manca il presupposto dell’inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore di una somma a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali e rivalutazione.
La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione, pur avendo ricevuto regolare notifica della sentenza e nonostante il passaggio in giudicato della stessa, certificato dalla Cancelleria del Tribunale, non aveva corrisposto quanto dovuto. Il Ministero e gli Uffici scolastici non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il presupposto temporale dell’azione di ottemperanza. L’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti che comportano l’obbligo di pagamento di somme di danaro. Prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto.
Il Tribunale ha poi precisato la natura della notificazione del titolo in forma esecutiva. Essa non costituisce un atto processuale, ma un adempimento volto a concedere all’Amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione del procedimento giurisdizionale. Ne deriva che, per le amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, la notifica va effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale, non trovando applicazione l’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, che impone la notifica degli atti giudiziali presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato.
Nel caso concreto la sentenza era stata notificata sia all’Ufficio Scolastico Regionale, tramite posta elettronica certificata, sia all’Avvocatura dello Stato, sede di Bologna. Il Collegio ha ritenuto priva di effetti la seconda notificazione e inidonea la prima, poiché l’Ufficio scolastico è una mera articolazione periferica del Ministero, presso la cui sede legale avrebbe dovuto essere direttamente indirizzata la notificazione della sentenza da eseguire.
Difettando quindi la notificazione all’Amministrazione, o comunque non essendone stata comprovata la corretta effettuazione, non risulta decorso il termine assegnato dalla legge per dare esecuzione al giudicato. Manca pertanto il presupposto dell’inottemperanza e il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., senza pronuncia sulle spese per l’assenza di costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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