Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2164 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’Amministrazione scolastica che deduca l’avvenuta esecuzione è tenuta a fornirne la prova, non essendo sufficiente la mera allegazione difensiva. L’onere probatorio dell’adempimento grava sull’Amministrazione debitrice, che risponde dell’inadempimento ove non dimostri l’esecuzione nelle more del giudizio. Sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato ai fini esecutivi e sia decorso il termine di 120 giorni senza che l’obbligo sia stato soddisfatto. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione entro un termine e nomina commissario ad acta un dirigente interno della stessa Amministrazione, la cui attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per un valore complessivo di 2.500,00 euro, oltre accessori, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a porre in essere ogni atto necessario per consentirne il godimento.

Il Ministero si è costituito chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, assumendo di aver eseguito la sentenza in data 23 febbraio 2026. Il difensore del ricorrente, presente all’udienza camerale, non ha confermato l’avvenuto adempimento e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La questione attiene alla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza e alla distribuzione dell’onere probatorio in ordine all’avvenuta esecuzione del giudicato.

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito la prova, su di essa gravante, di avere dato esecuzione alla sentenza: l’Avvocatura non ha prodotto alcuna dimostrazione dell’adempimento intervenuto nelle more del giudizio. A ciò si aggiunge la mancata conferma, in udienza, di quanto affermato dalla difesa erariale da parte del difensore del ricorrente. La tesi della cessazione della materia del contendere è stata dunque disattesa per difetto di prova.

Il TAR ha poi verificato la sussistenza dei requisiti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, come attestato dal Tribunale di Caltagirone in data 6 dicembre 2025; è stata ritualmente notificata ai fini esecutivi all’Amministrazione intimata; dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa richiamata, senza che l’obbligo sia stato adempiuto. Ne discende l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta, attingendo alle risorse interne della stessa Amministrazione, il Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni.

Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni di legge. Nel caso di specie non è previsto alcun compenso, poiché la nomina di un dirigente dello stesso Ministero rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo i precedenti richiamati TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 3246 del 2025; il Ministero avrebbe del resto già dovuto adempiere al giudicato.

Il commissario, in caso di insediamento, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Sezione. Le spese di lite, liquidate e poste a carico del Ministero secondo soccombenza, sono distratte in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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