Inottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 490 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorso per l’ottemperanza a un titolo esecutivo formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 condiziona l’esperibilità del rimedio. Decorso inutilmente tale termine senza che l’amministrazione abbia eseguito, neppure in parte, il pagamento, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un nuovo termine per provvedere. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta nominato sin d’ora compie gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’inerzia processuale della resistente, costituitasi con memoria di stile e senza contestare l’an e il quantum del credito, conferma l’accertamento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per l’importo annuo previsto dalla disciplina di settore, per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, che non aveva dato alcun seguito.
Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto processuale del rimedio, cioè la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La sequenza procedimentale è documentata e non contestata.
Nel merito, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente si è costituita con memoria di stile e non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e l’inottemperanza accertata. Al Ministero è assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti, secondo il meccanismo dell’art. 114 cod. proc. amm.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e riferisce poi alla Sezione sugli adempimenti realizzati. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Nota della Redazione
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