Stazione radio base e tutela paesaggistica: prevale il vincolo, non si forma silenzio-assenso su istanza incompleta (TAR Lombardia n. 2603 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di semplificazione del silenzio-assenso di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 non può formarsi qualora l’istanza non sia corredata da tutti gli elementi e dalla documentazione necessari a consentire all’Amministrazione un compiuto accertamento dei presupposti di legge. L’assimilazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, quale quello paesaggistico. Il parere negativo della Soprintendenza reso ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per illogicità, incoerenza o incompletezza della valutazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, presentava al Comune istanza per l’autorizzazione all’installazione di una Stazione Radio Base in zona soggetta a vincolo paesaggistico. L’istanza era corredata dalla dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione e dal parere favorevole dell’ARPA. La Soprintendenza, dopo un preavviso di rigetto, adottava un parere negativo sull’autorizzazione paesaggistica. Il Comune comunicava il provvedimento finale di diniego. La società impugnava gli atti, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio-assenso e la legittimità dell’installazione in ogni zona del territorio comunale.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui le stazioni radio base, in forza dell’art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 259/2003, sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e pertanto compatibili con ogni destinazione urbanistica. Tale qualificazione, tuttavia, non può comprimere gli interessi differenziati come quello paesaggistico, presidiato da vincoli posti a tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento.
Il Collegio esclude in primo luogo la formazione del silenzio-assenso, rilevando che l’istanza non era completa e che la Soprintendenza, prima della maturazione dei termini, aveva formalizzato il proprio dissenso vincolante. Il silenzio-assenso può formarsi solo se la domanda è corredata di tutti gli elementi necessari per lo svolgimento dell’istruttoria e l’accertamento della spettanza del bene della vita richiesto.
La valutazione di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza è connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per profili di logicità, coerenza e completezza. Nel caso di specie, il parere negativo risulta motivato con riferimento all’intrusione visiva dell’opera, alta oltre trenta metri, in un contesto tutelato. La motivazione del parere non è apparente né stereotipata, ma fondata su una istruttoria approfondita in ordine all’ impatto sul paesaggio urbano.
Infine, la Corte respinge le censure relative alla violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in quanto non si era formato alcun silenzio-assenso e nessun intervento in autotutela era necessario, e il parere vincolante della Soprintendenza non consentiva al Comune alcun differente bilanciamento. Il ricorso è rigettato con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.