Estinzione del giudizio di appello per rinuncia e accettazione della controparte (Corte dei Conti Sez. I App. n. 192 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio di appello dinanzi alla Corte dei conti, disciplinata dall’art. 110 del codice della giustizia contabile, può essere effettuata dalla parte in qualunque stato e grado del processo e produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione da parte della controparte. Qualora la rinuncia e l’accettazione siano regolari, il giudice dichiara l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. L’estinzione consegue anche quando la rinuncia riguardi un atto di appello erroneamente depositato e non notificato, con contestuale prosecuzione del giudizio avviato con l’atto ritualmente notificato.
Il Fatto
La Procura regionale per l’Abruzzo della Corte dei conti aveva citato in giudizio il direttore dei lavori di un intervento di riparazione post-sisma di un’immobile privato, contestandogli di avere asseverato l’effettuazione di lavori solo in parte eseguiti, con conseguente danno erariale. Con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale, il convenuto era stato condannato al risarcimento del danno, a titolo di colpa grave.
L’interessato aveva proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice contabile, il travisamento della prova in ordine alla prescrizione e l’omessa pronuncia. L’appellante, tuttavia, aveva depositato in un primo momento un atto di appello privo di notifica e, successivamente, l’identico atto ritualmente notificato alla Procura regionale, manifestando la rinuncia al primo deposito.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha esaminato in via preliminare la questione della rinuncia all’atto di appello depositato senza notifica. Ha richiamato l’art. 110 del codice della giustizia contabile, il quale prevede che la rinuncia possa essere effettuata in qualunque stato e grado della causa e che essa produca effetti solo dopo l’accettazione della controparte.
Nel caso di specie, la rinuncia era stata manifestata dall’appellante con nota depositata e ribadita all’udienza di discussione. La Procura generale aveva espresso formale accettazione della rinuncia in udienza. La Corte ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.
La Corte ha precisato che il giudizio di appello iscritto al n. 61805 del ruolo generale era da dichiarare estinto, dando atto che l’identico giudizio era stato iscritto dall’appellante con un diverso numero di registro generale e discusso nella medesima udienza. La declaratoria di estinzione non ha richiesto pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile.
Il Collegio ha quindi dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia, nulla disponendo sulle spese.
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Nota della Redazione
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