Inquadramento ANAC e contiguità giuridica: legittimo il criterio dell’anzianità (TAR Lazio n. 16845 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il sistema di primo inquadramento del personale ANAC che, in attuazione del criterio della contiguità giuridica affermato dal Consiglio di Stato, parametri i livelli stipendiali all’anzianità di servizio e all’ultima qualifica posseduta. L’Amministrazione non è tenuta a riprodurre pedissequamente i livelli riconosciuti dall’AGCM, né a svolgere una valutazione individuale della professionalità di ciascun dipendente, rientrando la scelta nel potere discrezionale e regolamentare dell’Autorità. Il criterio dell’anzianità, integrato dal riconoscimento di livelli aggiuntivi per quinquenni e trienni di servizio, valorizza in termini favorevoli la professionalità maturata e supera la disomogeneità del trattamento retributivo. Le contestazioni fondate su asserite penalizzazioni, prive di riscontro probatorio, sono infondate. Non sussiste la pregiudizialità che giustifica il rinvio della trattazione per la pendenza di un giudizio di appello su fattispecie analoga.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente dell’ANAC, impugnava il provvedimento di inquadramento prot. n. 89601 del 3 novembre 2022 e la presupposta Delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, con cui l’Autorità, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, l’aveva collocata nella carriera direttiva, qualifica di funzionario, all’8° livello della scala stipendiale. Secondo la ricorrente, l’ANAC avrebbe mantenuto inalterato l’impianto del primo inquadramento del 2019, limitandosi ad attribuire due livelli ulteriori mediante un mero automatismo applicato a tutti i dipendenti.

Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava il successivo provvedimento prot. n. 92526 del 18 ottobre 2023 e la Delibera ANAC n. 417 del 13.9.2023, che avevano confermato e reso definitivo il precedente inquadramento. La ricorrente deduceva la violazione del criterio della contiguità giuridica, la mancata valorizzazione di anzianità, esperienza, complessità delle mansioni, autonomia e responsabilità, e l’assenza di adeguata istruttoria, chiedendo la ricostruzione della carriera, il nuovo inquadramento e le differenze retributive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della trattazione, fondata sulla pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 16037/2025 e sul procedimento di reinquadramento dei dipendenti transitati per mobilità. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., il differimento è ammesso solo per casi eccezionali, caratterizzati da una dimostrata pregiudizialità del giudizio parallelo; nella specie manca tale nesso e la causa può essere definita sulla base di un orientamento già consolidato, in ossequio ai principi di concentrazione e speditezza.

Il Tribunale richiama la sentenza n. 16037 del 2025, resa su fattispecie sostanzialmente identica e quindi utilizzabile ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., che a sua volta riprende la decisione del Consiglio di Stato n. 3289/2024. Da tali pronunce si ricava che l’ANAC ha correttamente ottemperato alla sentenza n. 7725/2022, esercitando il proprio potere regolamentare e adottando il modello dell’AGCM senza obbligo di riprodurne integralmente i livelli. Il primo inquadramento è stato parametrato a un criterio oggettivo, l’anzianità di servizio, idoneo a dare rilievo alla professionalità acquisita e all’ultima qualifica posseduta, con riconoscimento di livelli aggiuntivi per quinquenni e trienni di servizio.

Quanto alle censure sulla mancata valutazione individuale, il Collegio osserva che l’ANAC, con la Delibera n. 417/2023, ha completato l’inquadramento applicando le statuizioni a tutti i dipendenti, anche non ricorrenti, e ha svolto un’istruttoria articolata coinvolgendo le sigle sindacali. Le contestazioni circa asserite penalizzazioni e pregiudizi economici sono rimaste prive di riscontro probatorio e si risolvono in affermazioni apodittiche; l’Amministrazione ha peraltro previsto un assegno ad personam riassorbibile per evitare peggioramenti del trattamento.

Il Collegio ribadisce infine che il personale storico, già in servizio alla data del piano di riordino del 2016, è stato destinatario di uno specifico sistema ritenuto legittimo, e che la necessità di perseguire una tendenziale coerenza negli inquadramenti resta immutata per il futuro. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto infondati e vanno rigettati, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *