Danno da inoccupazione e giurisdizione del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 2674 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’ostensione di documentazione amministrativa, la giurisdizione del giudice amministrativo si arresta alla tutela della pretesa conoscitiva. La domanda di pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione per l’attività lavorativa svolta è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001. La domanda di risarcimento del danno da perdurante inoccupazione è inammissibile per difetto di motivazione, ex art. 40, primo comma, lett. d), e secondo comma, cod. proc. amm., se il ricorrente non allega il meccanismo giuridico per cui lo svolgimento temporaneo dell’attività di cantiere avrebbe dovuto protrarsi oltre i limiti fissati. La liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone provata l’esistenza del danno e non può surrogare la mancata dimostrazione della sua stessa verificazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’accesso alla documentazione relativa all’attività svolta nei cantieri di lavoro del Comune nel mese di ottobre e novembre 2021, oltre alla condanna dell’ente al risarcimento del “danno finanziario” derivante dalla mancata remunerazione e dal permanere in stato di inoccupazione.
Con sentenza non definitiva n. 1226/2025 la Sezione aveva accolto la domanda ostensiva, ordinando all’amministrazione di esibire gli atti utili alla quantificazione del credito, e aveva rigettato la richiesta di provvedimento ex art. 614-bis cod. proc. civ. Il giudizio era stato rinviato all’udienza dell’11 settembre 2025 per le decisioni sulla domanda risarcitoria e sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’indeterminatezza della domanda. Se il pregiudizio lamentato coincide con la mancata corresponsione dei compensi per l’attività di scerbatura, potatura e pulizia svolta sotto la direzione dei tecnici comunali, allora la giurisdizione amministrativa si esaurisce nella tutela dell’accesso. L’azione di pagamento andrà proposta davanti al giudice ordinario, secondo la ripartizione fissata dall’art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Se invece il danno coincide con lo stato di inoccupazione del ricorrente, il ricorso è inammissibile per difetto di motivazione. Il ricorrente non chiarisce in base a quale meccanismo giuridico lo svolgimento temporaneo dell’attività di cantiere avrebbe dovuto consentirgli di proseguirla oltre i limiti temporali previsti, anziché rimanere senza occupazione. Manca, dunque, l’indicazione del fondamento della pretesa, richiesta dal combinato disposto dell’art. 40, primo comma, lett. d), e secondo comma, cod. proc. amm.
Non giova al ricorrente la richiesta di valutazione equitativa. Il Collegio richiama l’indirizzo per cui l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il preciso ammontare; non è invece possibile surrogare in tal modo la mancata dimostrazione del danno nella sua esistenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 1139 del 13 marzo 2017; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8071 dell’8 ottobre 2024).
Nel caso concreto la valutazione equitativa non serve a quantificare un danno accertato nella sua eziologia, ma a determinarne la stessa esistenza, quale riflesso patrimoniale negativo di uno stato di inoccupazione imputato alla condotta dell’ente. La domanda risarcitoria è pertanto rigettata. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della vittoriosa proposizione della domanda ostensiva. Sull’istanza di patrocinio a spese dello Stato, a fronte delle perplessità del difensore sugli oneri documentali imposti dalla sentenza non definitiva, il Collegio non decide e rinvia a separata ordinanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 614-bis c.p.c. – Misure di coercizione indiretta