Inquadramento per mansioni prevalenti e procedimento trifasico in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5297 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di inquadramento del lavoratore, il cd. procedimento trifasico si articola in tre fasi successive: l’accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, l’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra i risultati delle due indagini. Il giudice di merito deve tener conto, secondo una reciproca analisi qualitativa, dell’attività maggiormente significativa sul piano professionale e svolta in via non sporadica né occasionale. Le norme del CCNL sono interpretate direttamente da questa Corte, alla stregua dei canoni degli artt. 1362 ss. c.c., quali norme di diritto. La doglianza che investe un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma, è censurabile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, oggi nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 6 maggio 2019, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma — riformando la decisione di primo grado — aveva condannato il datore al pagamento, in suo favore, di differenze retributive di importo inferiore a quello riconosciuto in primo grado. La Corte territoriale, dato atto che era devoluta la sola entità del trattamento retributivo spettante in relazione al livello di inquadramento corrispondente alle mansioni svolte, aveva ritenuto la corrispondenza delle mansioni della lavoratrice al terzo livello, anziché al quinto rivendicato.

Il datore ha resistito con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 100 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, per erroneo inquadramento al quinto anziché al terzo o, quanto meno, al quarto livello; violazione dell’art. 102 CCNL, per la prevalenza delle mansioni di utilizzo di software aziendali e tenuta del registro di prima nota; e omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle competenze professionali ed esperienze lavorative pregresse documentate.

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi, per ragioni di stretta connessione, dichiarandoli inammissibili. Ha rilevato il difetto di specifica indicazione della sede di produzione del CCNL di settore applicato, non integrato dalla formula oltremodo generica “CCNL allegato al fascicolo di primo grado di parte ricorrente”, con conseguente inammissibilità dei motivi di error in iudicando.

Nel merito, la Corte territoriale ha esattamente applicato il procedimento trifasico, come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha offerto un’argomentata giustificazione della corrispondenza delle mansioni effettivamente svolte “in misura prevalente” al terzo livello, in esito al raffronto con i livelli di inquadramento in comparazione (terzo, quarto e quinto), sulla base del complesso degli elementi probatori, testimoniali e documentali.

Le norme di CCNL denunciate, interpretate direttamente in via diretta per la loro parificazione sul piano processuale alle norme di diritto, non risultano violate in assenza di errori di diritto, anche sotto il profilo del vizio di sussunzione. La ricorrente si duole in realtà di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile solo come vizio di motivazione, non denunciato con i primi due motivi.

Nessuna omissione di esame di un fatto decisivo è configurabile: le competenze ed esperienze pregresse risultano valutate, né si tratta di un fatto storico, quanto piuttosto di contestazione valutativa di risultanze istruttorie. Le censure si risolvono in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della lavoratrice alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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