Inquadramento superiore e funzioni dirigenziali formalmente conferite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23263 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di merito accerti il formale conferimento dell’incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro, non può limitarsi a riconoscere le sole differenze retributive per le funzioni svolte, ma deve pronunciarsi anche sulla domanda di superiore inquadramento fondata su quello stesso accertamento. L’esclusione dello svolgimento sicuro e integrale delle mansioni dirigenziali prima del provvedimento formale non giustifica il rigetto della pretesa di inquadramento quando il conferimento sia stato accertato. La ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sul difetto del quid pluris di responsabilità e prerogative apicali anteriormente all’atto di investitura, impone al giudice del rinvio di riesaminare la domanda di inquadramento medio tempore pretermessa.

Il Fatto

Il lavoratore, già inquadrato in una qualifica inferiore presso un Consorzio di Bonifica della Regione Sicilia, ha invocato il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria superiore, con le relative differenze retributive, sul presupposto dell’esercizio di funzioni dirigenziali riconducibili a quelle di direttore di area a far data dal 1° giugno 2014.

Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, ha condannato il Consorzio al pagamento di una somma in favore del lavoratore, con decorrenza dal provvedimento formale di conferimento delle funzioni dirigenziali. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, censurando il punto in cui la Corte territoriale ha ritenuto precluso l’accesso alla qualifica superiore.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello aveva fondato il rigetto dell’inquadramento sulla pretesa preclusione derivante dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, in ragione della natura di ente pubblico economico dei Consorzi di Bonifica siciliani. Il ricorrente ha sostenuto che proprio tale natura escludeva l’applicazione del T.U. del pubblico impiego e imponeva il ricorso agli artt. 2093 e 2103 cod. civ. e alle previsioni contrattuali di settore.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato nei termini illustrati, prescindendo dalle considerazioni svolte dalla Corte di merito sull’art. 52. Ha osservato che la stessa Corte territoriale aveva escluso lo svolgimento sicuro e integrale delle mansioni dirigenziali prima del conferimento formale, non emergendo dalla documentazione il quid pluris di responsabilità e prerogative apicali significativo di un effettivo incremento di grado.

Tale valutazione costituisce l’effettiva e unica ratio decidendi della sentenza impugnata. Su questa base la Corte d’appello, pur escluso lo svolgimento integrale delle mansioni anteriormente all’atto di investitura, ha constatato differenze retributive in favore del lavoratore e ha condannato il Consorzio al relativo pagamento.

Alla luce di questo stesso accertamento, la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la domanda di inquadramento nella figura dirigenziale, proprio perché aveva constatato il formale conferimento dell’incarico da parte del datore di lavoro, sia pure dalla data del provvedimento.

Il ricorso è stato pertanto accolto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, perché si pronunci sulla domanda di superiore inquadramento del lavoratore, in base all’accertamento già operato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *