Prescrizione crediti e TFR nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25716 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo di cui sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, per i crediti che nascono nel corso del rapporto dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione da tale data. Non è infatti configurabile alcun metus del lavoratore verso la pubblica amministrazione, difettando ogni aspettativa alla stabilità dell’impiego. Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto e solo da tale data decorre il relativo termine di prescrizione; concorrono pertanto a determinarne l’ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto.

Il Fatto

Una lavoratrice, medico specialista, ha prestato attività presso una struttura sanitaria pubblica in forza di plurimi contratti di collaborazione reiterati tra il 2008 e il 2018. Adisce il Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il pagamento di differenze retributive e TFR, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglie integralmente la domanda. La Corte d’Appello di Roma accoglie solo parzialmente il gravame della struttura: conferma la qualificazione del rapporto come subordinato, ma ritiene prescritti i crediti anteriori al 18.2.2014, sul presupposto che nel pubblico impiego contrattualizzato difetti il metus legato alla continuazione del rapporto. Riduce così la condanna. Il medico ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la lavoratrice deduce violazione degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/92 e dell’art. 36 Cost.: sostiene che la prescrizione dovesse restare sospesa durante il rapporto e che i diritti patrimoniali fossero azionabili solo dopo l’accertamento giudiziale della natura subordinata.

Il motivo è dichiarato infondato. Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando sia accertata la reale natura subordinata di un contratto formalmente autonomo, la prescrizione decorre in costanza di rapporto. La privatizzazione, osserva la Corte, non ha comportato una piena identificazione tra lavoro pubblico e lavoro privato: permangono le peculiarità già valorizzate dalla Corte costituzionale per giustificare un regime differenziato, sia quanto alla stabilità dell’impiego, sia quanto all’eccezionalità del lavoro a termine. Da ciò deriva la mancanza di ogni aspettativa alla stabilità e l’inconfigurabilità di un metus suscettibile di tutela.

Il Collegio richiama il proprio orientamento (Cass. n. 35676/2021, oltre a Cass. n. 1701/2023, n. 20696/2022 e n. 24389/2022) e la conferma delle Sezioni Unite n. 36197/2023, alla cui motivazione rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Le Sezioni Unite hanno ribadito che la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato resta nella linea tracciata da Cass. S.U. n. 575/2003 e da Cass. n. 10219/2020, negando una piena parificazione con il lavoro privato. Una diversa lettura non si giustifica in ragione dell’evoluzione socio-economica dei rapporti o dei mutamenti normativi intervenuti.

Con il secondo motivo la ricorrente censura il criterio di calcolo del TFR, avendo la Corte territoriale utilizzato le sole retribuzioni non coperte da prescrizione quinquennale. Il motivo è accolto. Il diritto al trattamento di fine rapporto ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi e sorge alla cessazione del rapporto: solo da tale data decorre la prescrizione. Alla sua determinazione concorrono anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni ormai prescritte, poiché queste ultime rilevano quale base di computo del TFR e non come componenti del relativo diritto (Cass. n. 11579/2014, n. 11470/1997, n. 6645/1999, n. 12868/2024 e n. 21584/2025).

La sentenza è quindi cassata limitatamente al secondo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il nuovo calcolo del TFR e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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