Superiore inquadramento con motivazione apparente non nullo se comprensibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12369 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da nullità per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. la sentenza che, negato il parametro superiore rivendicato dal lavoratore, riconosca quello intermedio dando conto delle ragioni della decisione. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza ometta del tutto la motivazione o la predisponga in termini talmente carenti da rendere incomprensibile il percorso logico seguito. Nell’accertamento dell’inquadramento il giudice di merito valuta le tre fasi ordinate del percorso trifasico e non è tenuto a esaminare espressamente ogni allegazione di parte, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. L’interpretazione della declaratoria collettiva è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, inquadrati nella terza area parametro 151, agivano per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il diritto all’inquadramento nella seconda area parametro 178 e condannando la società datrice al pagamento delle differenze retributive.
La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale dei lavoratori sia quello incidentale della società, confermando la decisione di primo grado. La società proponeva allora ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la motivazione, dopo aver escluso il coordinamento, avesse comunque riconosciuto un parametro che lo presuppone. Il Collegio ha respinto la censura, rilevando che la Corte territoriale aveva spiegato le ragioni del riconoscimento del parametro intermedio: l’attività di coordinamento non è necessaria, essendo alternativa a quella di controllo, accertata in concreto.
La Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente di ogni allegazione, essendo sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Devono ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso, non quando la decisione contrasti con la pretesa della parte e ne comporti il rigetto.
Il Collegio ha poi ricostruito il percorso trifasico dell’inquadramento: accertamento di fatto dell’attività svolta, individuazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile, raffronto dei risultati. L’individuazione dei criteri delle singole categorie è demandata al giudice di merito ed è censurabile per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Nel caso in esame, tuttavia, tale violazione non era stata denunciata: per la nullità è necessario che la sentenza abbia omesso la motivazione o l’abbia resa incomprensibile.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione della disciplina collettiva e degli artt. 2103 e 1362 cod. civ., per non aver operato il raffronto tra mansioni accertate e parametro rivendicato. Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte di merito ha interpretato il parametro in modo aderente al suo contenuto testuale, individuando come alternativi i compiti di coordinamento e quelli di controllo. L’accertamento non incorre nei vizi denunciati, essendo coerente con il tenore della disposizione collettiva.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.