Revocazione per dolo e data di scoperta: onere di indicazione ab initio a pena di inammissibilità (Cass. civ. Sez. Lav n. 5507 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per revocazione, l’onere — sancito a pena di inammissibilità dall’art. 398, comma 2, c.p.c. — di indicare fin dall’atto introduttivo le prove della data di scoperta del dolo costituisce un preciso thema probandum che deve risultare ab initio. Non è ammessa l’integrazione di tali indicazioni in atti difensivi successivi, né l’accertamento d’ufficio da parte del giudice volto a precisare il giorno della scoperta. Il motivo di revocazione che non specifichi la data di conoscenza del dolo è pertanto inammissibile, a prescindere dalla fondatezza nel merito della censura.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una banca, aveva richiesto la revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, nn. 1, 4 e 5, c.p.c., della sentenza della Corte d’appello che aveva ritenuto legittimo il suo licenziamento, divenuta definitiva dopo una pronuncia di questa Suprema Corte. La domanda si basava sull’accertamento, contenuto in una diversa sentenza del Tribunale civile, relativa alla mancata consegna della lettera di contestazione disciplinare, con la conseguente mancata verificazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ.
La Corte territoriale aveva respinto le istanze di revocazione e il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente censurava la declaratoria di inammissibilità per tardività del motivo di revocazione per dolo, sostenendo che il termine decadenziale non poteva decorrere né dalla data di presentazione di una denuncia-querela del 2010, né dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cosenza. La Corte osserva che l’istanza di revocazione per dolo era inammissibile ab origine, poiché il ricorrente non aveva specificato la data di conoscenza del dolo stesso. Richiamando e confermando l’orientamento di legittimità (Cass. n. 5031/2022), la Corte ribadisce che l’indicazione della data di scoperta del dolo deve avvenire nell’atto introduttivo a pena di inammissibilità, non potendo essere sostituita da successive integrazioni o da accertamenti officiosi del giudice.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro interferenza, riguardavano invece la revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.) e il contrasto di giudicati (art. 395, n. 5, c.p.c.). La Corte li ritiene infondati. Da un lato, rileva un profilo di inammissibilità per difetto di specificità, non essendo stata riportata integralmente la sentenza del Tribunale di Cosenza per consentire il controllo sul dedotto contrasto. Dall’altro, la Corte distrettuale, con un accertamento di fatto insindacabile, aveva escluso la decisività dell’errore. Tale esclusione si fondava su due ragioni: l’oggetto del giudizio in tema di privacy riguardava una missiva differente da quella di contestazione degli addebiti; e il licenziamento era sorretto da due distinte contestazioni disciplinari, entrambe autonome e idonee a supportare il recesso, senza che vi fosse prova di un possibile diverso esito del giudizio.
Il quarto motivo, relativo alla violazione dei principi di correttezza e buona fede, è dichiarato inammissibile sia per difetto di autosufficienza in ordine al contenuto delle missive, sia perché la prospettata problematica non era pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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