Inquinamento e nesso causale: Provincia deve provare più probabile che non (Cons. Stato n. 4238 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del nesso causale tra una presunta fonte di inquinamento e i relativi effetti si fonda sul criterio del “più probabile che non”: il nesso ipotizzato dall’autorità competente deve risultare più probabile della sua negazione. La prova della responsabilità da inquinamento spetta all’amministrazione e può essere fornita in via diretta o mediante presunzioni semplici, quali la vicinanza dell’impianto all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze ritrovate e i componenti impiegati dall’operatore. Solo a fronte di tale dimostrazione sorge l’onere del soggetto individuato come responsabile di offrire la prova contraria, senza che sia sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una responsabilità di terzi. È pertanto illegittimo il provvedimento che imputi la contaminazione in mancanza di un previo accertamento del nesso eziologico.
Il Fatto
La Provincia di Pavia, con ordinanza n. 28 del 26 febbraio 2021, ha individuato una società, proprietaria di un sito nel Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, come responsabile della potenziale contaminazione delle acque sotterranee per il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ordinando gli interventi previsti dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo il difetto di istruttoria e la violazione del principio “chi inquina paga”, per non essere stata dimostrata, neppure in via presuntiva, la riconducibilità dell’inquinamento alla propria attività. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sufficienti gli elementi indiziari raccolti e ponendo a carico della società l’onere di una prova liberatoria analitica. La società ha proposto appello, lamentando l’inversione dell’onere probatorio e la genericità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado. Il Collegio rileva anzitutto che l’ordinanza provinciale è carente sul piano istruttorio e motivazionale: pur dando atto dell’ubicazione del sito “in area nord rispetto alla raffineria ENI”, essa ravvisa il nesso causale sulla sola base degli esiti delle campagne di monitoraggio, che registrano il superamento delle CSC per il Tetracloroetilene nel piezometro di valle, senza svolgere alcuna considerazione sulla correlazione tra la sostanza rilevata e l’attività di trattamento rifiuti esercitata dalla società.
La Corte censura poi l’inversione dell’onere della prova operata dal primo giudice. Richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Collegio ribadisce che il principio “chi inquina paga” impone una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ossia di contribuzione del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento. La prova della responsabilità grava sull’amministrazione e può essere data anche per presunzioni semplici, come la vicinanza dell’impianto all’inquinamento e la corrispondenza tra sostanze ritrovate e componenti impiegati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6596; Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668).
Solo una volta assolto questo onere il soggetto individuato può essere chiamato a provare la dinamica reale degli avvenimenti e a indicare a quale altra impresa debba addebitarsi la condotta causativa, senza che basti il generico riferimento a una responsabilità di terzi.
Nel caso concreto il TAR ha fatto cattivo governo di tali regole, addossando alla società l’onere di dimostrare l’assenza della propria responsabilità in mancanza di un previo accertamento amministrativo del nesso causale. La Provincia non ha valutato la pacifica vicinanza della raffineria e ha omesso di verificare la corrispondenza tra le sostanze inquinanti e i componenti impiegati nell’impianto. Ne consegue l’accoglimento dell’appello e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con condanna della Provincia alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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