Valutazioni tecniche della commissione e insufficienza della soglia di idoneità (TAR Sicilia n. 1961 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione giudicatrice nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino alla sostituzione del diverso avviso del giudice quando non venga violata la soglia della logicità e della ragionevolezza. Ai fini del vaglio di illegittimità, la contestazione del merito valutativo priva di un principio di prova idoneo non consente di inficiare il giudizio tecnico. L’espressione in forma meramente numerica delle valutazioni è intrinsecamente sufficiente, in presenza di criteri predeterminati dalla lex specialis.
Il Fatto
La ricorrente, unica candidata alla procedura di valutazione comparativa indetta da una Università per la chiamata di un professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, conseguiva il punteggio complessivo di 59,9/100, inferiore alla soglia minima di idoneità di 65 punti fissata dal bando. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento del decreto rettorile di approvazione degli atti, del verbale di valutazione e della relazione riassuntiva della commissione, dolendosi dell’errato e immotivato giudizio espresso su plurimi profili, con richiesta di riconoscimento di un maggior punteggio pari a 7,1 punti per le pubblicazioni e a ulteriori voci per ricerca e didattica.
La struttura universitaria resistente contestava nel merito tutte le censure. Il giudizio giungeva alla pubblica udienza del 17 aprile 2024, dopo rinuncia alla misura cautelare e richiesta di fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione delle valutazioni concorsuali come espressione di discrezionalità tecnica, richiamando il principio per cui il controllo non è più meramente formale ed estrinseco, ma investe l’attendibilità delle operazioni tecniche. Il sindacato resta ammesso quando emerga uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile, ma la motivazione della commissione non può essere sostituita dal diverso avviso del giudice ove non sia violata la soglia della logicità e della ragionevolezza (richiamati Cons. Stato, sez. VII, n. 223 del 2024, Cons. Stato, sez. VII, n. 7586 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 950 del 2023).
Sul piano del difetto di motivazione relativo alla non congruenza di alcune pubblicazioni, il TAR osserva che la lex specialis prevedeva punteggi numerici espressi in centesimi e che la giurisprudenza ritiene intrinsecamente sufficiente la forma numerica delle valutazioni (richiamato Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 256 del 2024). Quanto alle pubblicazioni ritenute non congruenti, la ricorrente non ha offerto un principio di prova idoneo: il richiamo alla pubblicazione n. 26, valutata solo parzialmente congruente e non censurata, si rivela inidoneo e la censura appare intrinsecamente contraddittoria. Il Collegio rileva inoltre che lo studio della farmacocinetica afferisce a un distinto settore scientifico-disciplinare e che non è stato dimostrato il collegamento delle pubblicazioni con il settore concorsuale oggetto del bando.
Quanto alle pubblicazioni nn. 7 e 15, la stessa classificazione operata dalla ricorrente nel proprio curriculum vitae smentisce la dedotta piena congruenza; né può ipotizzarsi una contraddittorietà con le valutazioni di un precedente concorso, trattandosi di giudizi resi in procedure autonome e con commissioni composte in misura maggioritaria da componenti diversi. Sulla pubblicazione n. 16 la commissione ha riconosciuto in via postuma la fondatezza della doglianza, ma tale riconoscimento non conduce al punteggio massimo per la voce complessiva. Sulla pubblicazione n. 10 la contestazione sul quartile della rivista non è supportata sul piano probatorio, poiché la scheda allegata attiene alla declaratoria del settore concorsuale e non alla rivista.
Il passaggio decisivo è quello conclusivo: anche ove tutte le residue censure fossero fondate, la sommatoria dei punti rivendicati non consentirebbe di superare la soglia di 65 punti prevista dall’art. 8, comma 3, del bando. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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