Integrazione documentale tardiva vale come nuova istanza per il criterio cronologico (Cons. Stato n. 1484 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di assegnazione dei suoli consortili disciplinato dal regolamento interno, l’istanza deve essere presentata corredata della documentazione prescritta e il criterio cronologico opera sull’arrivo delle domande complete. L’integrazione documentale successiva, pur sollecitata dal soccorso istruttorio, non sana l’istanza originaria ma costituisce nuova richiesta, con slittamento della posizione nell’ordine di esame. La clausola di inammissibilità non è necessaria, poiché la domanda completa può essere ripresentata. La regola assicura la parità di trattamento tra gli aspiranti assegnatari e impedisce che la presentazione anticipata di domande incomplete attribuisca indebite priorità.

Il Fatto

La società appellante presenta al Consorzio per lo sviluppo industriale istanza di assegnazione di un’area nell’agglomerato industriale, acquisita al protocollo nel marzo 2022. All’esito dell’istruttoria, il Consorzio rileva la carenza di alcuni documenti richiesti dall’art. 5, comma 3, del regolamento di assegnazione suoli e notifica il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La società produce l’integrazione documentale con più comunicazioni, l’ultima delle quali nel marzo 2023. Il Consorzio, acquisito un parere del proprio consulente, qualifica la documentazione tardiva come nuova richiesta ai sensi del criterio cronologico dell’art. 5, comma 6, del regolamento e adotta il provvedimento di rigetto. Il ricorso straordinario proposto dalla società è trasposto davanti al TAR Basilicata, che respinge il ricorso con la sentenza n. 289 del 2024. La società appella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo la causa matura per la decisione in presenza di precedenti conformi ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e rigettando l’istanza di rinvio, non essendo documentata in modo circostanziato l’avanzata fase della trattativa stragiudiziale.

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 6760 del 30 luglio 2025 quale precedente conforme sulla questione. Muovendo dall’art. 5, comma 3, del regolamento consortile, che impone di corredare l’istanza della documentazione prevista dai modelli, e dall’art. 5, comma 6, che fissa l’esame secondo l’ordine cronologico di presentazione, la Sezione esclude che il modulo procedimentale sia sovrapponibile a un procedimento concorsuale di comparazione delle offerte. Ogni istanza deve essere presentata già completa: ciò che determina la priorità è l’arrivo della domanda completa dei documenti prescritti.

Da qui la conclusione che non è necessaria la clausola “a pena di inammissibilità”, perché la domanda completa può essere ripresentata. Nel caso concreto il soccorso istruttorio ha operato, essendo stati indicati i documenti mancanti e data alla società la possibilità di depositarli; ma l’integrazione documentale vale quale nuova richiesta. La regola serve a rispettare il criterio cronologico di arrivo e a mantenere la parità di trattamento tra gli aspiranti, evitando che domande incomplete presentate in anticipo acquisiscano priorità.

Il provvedimento impugnato è pertanto ricondotto alla sua base normativa, costituita dall’art. 5, commi 3 e 6, del regolamento, e allo stretto criterio cronologico. Infondata è anche la censura di violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990, per le medesime ragioni. L’appello è respinto e l’appellante è condannata alla rifusione delle spese in favore del Consorzio, con compensazione nei confronti della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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