Socio accomandante non legittimato a impugnare atti lesivi della società (TAR Lombardia n. 292 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di socio di una società commerciale non è idonea a radicare in capo al singolo un interesse legittimo distinto da quello della società nei confronti di atti che ledono la sfera giuridica di quest’ultima. Il socio vanta un interesse riflesso e mediato, che non assurge a interesse legittimo e può essere portato nel processo amministrativo solo attraverso l’intervento ad adiuvandum, restando impregiudicata l’esperibilità degli strumenti civilistici endosocietari. La veste di socio accomandante esclude, in particolare, la possibilità di agire in nome e per conto della società, essendo l’amministrazione riservata ai soci accomandatari ai sensi dell’art. 2318, secondo comma, cod. civ. e inibiti ai soci accomandanti gli atti di amministrazione ai sensi dell’art. 2320, primo comma, cod. civ. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto dal socio per difetto di legittimazione ad agire.
Il Fatto
Il ricorrente, socio accomandante di una società in accomandita semplice proprietaria di un’area agricola, ha impugnato davanti al TAR Lombardia il permesso di costruire rilasciato per un magazzino agricolo e i successivi atti con cui il Comune e il S.U.A.P. hanno assentito il mutamento di destinazione dell’area confinante in caseificio industriale. Il compendio interessato dall’intervento appartiene a un diverso soggetto giuridico, dapprima società agricola e poi industria casearia, che lo ha acquistato in corso di costruzione.
Il ricorrente ha dedotto la lesione del tessuto agricolo consolidato e la perdita di funzionalità e di valore economico della proprietà societaria confinante, impugnando con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti la variante al P.G.T., la deliberazione consiliare di approvazione e il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. Si sono costituiti il Comune e le società controinteressate, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione e la carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via assorbente l’eccezione preliminare e dichiara inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di legittimazione ad agire. Il ricorrente non ha agito quale proprietario del compendio pregiudicato, ma esclusivamente quale socio accomandante della società unica titolare dell’area. La verifica delle procure e la revoca del mandato intervenuta prima del deposito confermano che il legale rappresentante della società non ha agito congiuntamente al socio.
La Corte richiama l’art. 2318, secondo comma, cod. civ. e l’art. 2320, primo comma, cod. civ.: l’amministrazione spetta ai soli accomandatari e agli accomandanti è inibito compiere atti di amministrazione in nome della società. I patti sociali, inoltre, non conferiscono alcun potere al ricorrente, attribuendo la rappresentanza al socio accomandatario e a un altro socio.
Sul piano sostanziale il Collegio esclude la sussistenza dei requisiti di qualificazione e differenziazione. Richiama il consolidato orientamento secondo cui la qualità di socio non individua interessi legittimi distinti da quelli della società (Cons. Stato n. 1225 del 2013; Cons. Stato n. 3647 del 2017; Cons. Stato n. 5582 del 2017). L’interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell’impresa resta riflesso e mediato.
Il percorso argomentativo si chiude con il richiamo all’Adunanza plenaria n. 3 del 2022, che ha escluso la legittimazione attiva di amministratori e soci di una persona giuridica destinataria di un atto amministrativo pregiudizievole, riconoscendo loro solo la facoltà di intervento. Il rapporto amministrativo resta di titolarità esclusiva della società partecipata.
La domanda subordinata di rimessione in termini per errore scusabile e di nomina di un curatore speciale è dichiarata inammissibile, non essendo configurabile alcun conflitto di interesse né alcun presupposto giustificativo, risultando la compagine societaria pienamente operativa (Cass. civ. n. 255 del 2022; Cass. civ. n. 15950 del 2007). Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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