Revoca del porto d’armi per situazione di conflitto attuale tra privati (TAR Lazio n. 197 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi l’Autorità di pubblica sicurezza gode di un’ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto, poiché non esiste un diritto soggettivo al possesso delle armi, costituendo l’autorizzazione una eccezione al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. Il giudizio demandato all’Amministrazione è di natura prognostica ex ante e probabilistico, non essendo mutuabile il paradigma della causalità materiale proprio del giudizio penale, ove si controverte della libertà personale. Uno stato di acredine attuale e oggettivo tra due soggetti, già degenerato oltre la civile convivenza, giustifica la revoca del titolo anche a prescindere dalla incensuratezza del titolare e dalla pendenza del procedimento penale, in applicazione di un principio di precauzione. Non è illogica la valutazione di insussistenza dei presupposti soggettivi desunta dalla complessiva e negativa considerazione della condotta del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile a uso caccia, subiva l’avvio di un procedimento di revoca dopo che il Commissariato di P.S. competente aveva deferito alla Procura della Repubblica una denuncia per minaccia: secondo il querelante, il ricorrente lo avrebbe minacciato di investirlo con l’automobile ove non avesse cancellato un post pubblicato su una piattaforma social. In via cautelare l’Amministrazione disponeva il ritiro delle armi, delle munizioni e del titolo.
Contestata la proposta, il ricorrente depositava memoria sostenendo l’assenza di dissidi profondi e duraturi e l’insussistenza dei fatti prospettati, invocando i parametri sull’affidabilità elaborati dalla giurisprudenza amministrativa. Il Questore adottava comunque il decreto di revoca, rilevando che il ricorrente aveva ricercato volontariamente il confronto con l’antagonista e che il dissidio aveva ormai valicato i confini del confronto civile. Il ricorso per annullamento, previa sospensione, è respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda anzitutto che il divieto di detenzione delle armi, per la sua natura precauzionale e preventiva, non comporta l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, richiamando sul punto TAR Sicilia, Catania, n. 2600/2023 e TAR Campania, Napoli, n. 4106/2018.
Nel merito, la Corte ribadisce che l’autorizzazione in materia di armi costituisce una eccezione al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. Il titolare, oltre a dover essere esente da mende o indizi negativi, deve osservare una condotta improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, oltre che delle regole della civile convivenza, come affermato da TAR Lazio, Latina, n. 219/2023 e da Cons. Stato n. 2158/2015.
Quanto alla dedotta automaticità della revoca, il Collegio non segue la tesi del ricorrente. L’Amministrazione non ha applicato alcuna presunzione assoluta, ma ha valutato un conflitto attuale e oggettivo, desunto dalla querela e dalla dinamica dell’incontro, ritenendo controindicato il possesso di armi in capo a uno dei contendenti. La circostanza che il ricorrente sia stato vittima dell’aggressione non vale a escludere il giudizio negativo: la prudenza imporrebbe di evitare condotte volte a ricercare il confronto con l’antagonista.
Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui il giudizio di pericolosità dovrebbe fondarsi sul principio della causalità materiale. L’Autorità di P.S. non accerta responsabilità penali, ma bilancia l’interesse a detenere l’arma con il bene della pubblica incolumità, formulando una valutazione prognostica che il Testo unico le affida espressamente. In questa prospettiva la incensuratezza e il vissuto del ricorrente sono recessivi rispetto ai fatti di causa.
Il provvedimento, dunque, non risulta né illogico né privo di riscontro fattuale: le ragioni di inimicizia esistenti sconsigliano vivamente il possesso di armi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
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