Integrazione al minimo del pro-rata calcolata sui soli contributi italiani (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26677 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione acquisita mediante cumulo di periodi assicurativi e contributivi in virtù di accordi o convenzioni internazionali, l’integrazione al minimo prevista dall’art. 3, comma 15, legge n. 335/1995 sul pro-rata italiano si calcola moltiplicando il quarantesimo del trattamento minimo per i soli anni di contribuzione maturati in Italia. Non rilevano, a tal fine, gli anni di contribuzione riconosciuti all’estero. Il cumulo opera esclusivamente sul piano del riconoscimento del diritto alla prestazione, mentre la quantificazione a carico di ciascun ente resta sottoposta al principio del pro-rata. La regola comunitaria sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione non incide su tale computo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione in regime di convenzione internazionale, aveva maturato 206 settimane di contribuzione in Italia e 1603 settimane all’estero. Il Tribunale di Brindisi aveva condannato l’INPS alla riliquidazione del trattamento, affermando che l’importo minimo del pro-rata andasse calcolato su tanti quarantesimi per quanti erano gli anni di contribuzione complessivi, italiani ed esteri.
La Corte d’appello di Lecce ha riformato la decisione, ritenendo corretto il calcolo eseguito dall’istituto, che aveva moltiplicato il quarantesimo del trattamento minimo per i soli anni di contribuzione versata in Italia. Il pensionato ha proposto ricorso per cassazione con due censure.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 15, legge n. 335/1995, sostenendo che la norma, riferendosi ad “ogni anno di contribuzione” senza distinguere tra contribuzione italiana ed estera, imporrebbe di computare l’intera anzianità maturata dal pensionato.
La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 27115/2025 e, in senso conforme, da Cass. n. 27574/2025: ai fini del calcolo dell’integrazione, rilevano i soli anni di contribuzione maturati in Italia. Il collegio non ravvisa elementi per discostarsene.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del meccanismo del cumulo operata da Cass. n. 1662/2008. I contributi restano presso gli enti cui sono stati versati e vengono solo virtualmente sommati ai fini della maturazione del diritto a pensione. Il cumulo incide dunque sul riconoscimento del diritto, non sull’ammontare della prestazione, che ciascun ente eroga in proporzione ai contributi ricevuti, secondo il principio del pro-rata.
Il pro-rata italiano e quello estero vanno considerati separati, rilevando l’erogazione del pro-rata estero solo per l’eventuale riassorbimento dell’integrazione al minimo del pro-rata italiano (Cass. n. 950/2012). Se il pagamento concerne i contributi versati presso il singolo Stato, solo il relativo periodo viene in esame anche per l’integrazione al minimo. Il lavoro all’estero può al più determinare, nei casi normativamente previsti, l’esclusione dell’integrazione.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 18 del Regolamento CEE n. 1408/71, è parimenti infondato. La disposizione, come si evince dalla sua intitolazione (totalizzazione dei periodi di assicurazione), concerne il riconoscimento del diritto al trattamento e non incide sul computo qui valutato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per essersi l’orientamento formato dopo il deposito del ricorso, e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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